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Ordinanza

Ordinanza n. 47/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare tenuta la Provincia di Teramo a farsi carico dell'onere economico relativo ai servizi di trasporto ed assistenza ad personam resi dall’Unione di Comuni in favore dei soggetti diversamente abili relativamente all’anno solare 2004; 2) condannare la Provincia di Teramo al pagamento della somma di € 147.021,00 corrisposta dall'Unione di Comuni agli operatori scolastici incaricati della gestione dei servizi o a quella diversa somma ritenuta di giustizia; 3) condannare la Provincia di Teramo al pagamento degli interessi moratori o, in subordine, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura legale. 4) in via del tutto subordinata e nell'ipotesi di rigetto della domanda spiegata sub a), accogliere la domanda di indebito arricchimento spiegata dall’Unione ai sensi dell’art. 2041 c.c.. 5) condannare la Provincia di Teramo al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, della complessiva somma di € 147.021,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia. 6) condannare la Provincia di Teramo al pagamento degli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002 ovvero di rivalutazione ed interessi sul capitale liquidato;

Giustizia amministrativa202100315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Mancato rimborso dei costi sostenuti nell'anno 2004 per i servizi di trasporto e assistenza scolastica qualificata a favore di studenti disabili delle scuole superiori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'Unione di Comuni ha chiesto che la Provincia di Teramo fosse dichiarata tenuta a sostenere l'onere economico dei servizi svolti nell'anno solare 2004 e fosse condannata al pagamento di € 147.021,00, oltre interessi o rivalutazione, formulando in via subordinata una domanda di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. La pretesa si fonda sul Protocollo d'Intesa del 24 settembre 2003, con il quale la Regione Abruzzo, l'UPI d'Abruzzo e le Province abruzzesi avevano disciplinato il servizio per l'anno scolastico 2003-2004, prevedendo il coinvolgimento dei Comuni e delle forme associative, un trasferimento regionale di € 150.000,00, una compartecipazione provinciale minima di € 37.500,00 e, per eventuali ulteriori somme, il carico del bilancio regionale. L'Unione ha dedotto di avere organizzato direttamente i servizi e anticipato integralmente i relativi costi, mai rimborsati dalla Provincia. La Provincia ha contestato la pretesa, deducendo l'incertezza e discordanza delle somme indicate dall'Unione con riferimento ad anni solari e scolastici differenti, la possibile inclusione di spese già finanziate dalla Regione o già oggetto di assegnazioni provinciali direttamente ai Comuni, nonché l'assenza di rendicontazione idonea a consentire la verifica delle attività svolte, dei periodi di riferimento e dell'effettivo ammontare. Ha inoltre chiesto la chiamata in causa della Regione Abruzzo, ritenuta corresponsabile o garante. La Regione, costituitasi autonomamente, ha chiesto il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva e dell'inesistenza di un obbligo di garanzia verso la Provincia.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale né le questioni di merito, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione. Ha accolto l'istanza della Provincia di Teramo di chiamare in causa la Regione Abruzzo, disponendo che la Provincia provveda alla notificazione degli atti di causa alla Regione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e al deposito entro i successivi quindici giorni. Il Collegio ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a. e degli artt. 19 e 20 c.p.a., una verificazione affidata al Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo o a un delegato. La verificazione dovrà accertare: l'effettivo quantum delle spese sostenute dall'Unione nel 2004, Comune per Comune e mese per mese; la loro giustificazione mediante mandati di pagamento e rendicontazioni; quanto versato dai singoli Comuni all'Unione e l'eventuale inclusione di tali somme nella richiesta; se la pretesa tenga conto dell'assegnazione provinciale di € 138.067,23 disposta in favore di vari Comuni; e l'eventuale esistenza di altri finanziamenti pubblici destinati alle medesime spese. Il verificatore dovrà operare in contraddittorio con le parti e i loro eventuali consulenti, depositando la relazione finale entro i termini indicati nell'ordinanza. Ogni pronuncia sul merito, sul compenso del verificatore e sulle spese di lite è stata riservata alla decisione definitiva. La causa è stata rinviata a successiva udienza pubblica, da fissarsi dopo il completamento della verificazione.

Norme richiamate

  • Protocollo d'Intesa del 24 settembre 2003

    ciascuna Provincia si impegnava “a compartecipare agli oneri relativi ai servizi di cui agli artt. 1 e 2 con l’importo almeno di € 37.500.”; “Qualora fossero necessari ulteriori somme per garantire i servizi sopra specificati, queste saranno a totale carico del bilancio regionale.”

    Il Protocollo costituisce il quadro negoziale e organizzativo posto a fondamento della pretesa di rimborso, la cui concreta portata economica deve essere verificata.

  • art. 2041 c.c.

    Invocato dall'Unione quale fondamento subordinato della domanda di indebito arricchimento; la relativa applicabilità non è stata decisa.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando l'accertamento di fatti tecnici o contabili sia necessario per la decisione.

  • artt. 19 e 20 c.p.a.

    Richiamati nel dispositivo quali disposizioni applicabili alla verificazione disposta dal Collegio.

  • artt. 39 e 28, comma 3, c.p.a.

    Richiamati dalla Provincia per fondare la richiesta di chiamata in causa della Regione; il TAR ha ritenuto la richiesta accoglibile.

  • artt. 106 e 269 c.p.c.

    Richiamati, tramite il rinvio alle norme del processo civile, a sostegno della chiamata del terzo; la chiamata è stata autorizzata.

Massime di principio

  • Quando la quantificazione della pretesa economica nei confronti di un'amministrazione presenta dati discordanti e non consente di individuare con certezza attività, periodi, beneficiari e somme effettivamente sostenute, il giudice può disporre una verificazione contabile prima di decidere il merito.
  • La verificazione può essere affidata a un organo pubblico dotato di competenze contabili e deve svolgersi in contraddittorio con le parti, con possibilità per queste di nominare propri consulenti tecnici e formulare osservazioni sulla relazione.
  • In presenza di una richiesta tempestivamente formulata e notificata, la chiamata in causa del soggetto pubblico la cui posizione è collegata alla vicenda può essere autorizzata, demandando al chiamante gli adempimenti di notificazione e deposito necessari all'integrazione del contraddittorio.
  • Quando la decisione sulla spettanza di un rimborso pubblico dipende dalla possibile sovrapposizione tra costi sostenuti, contributi già ricevuti dai Comuni e finanziamenti provenienti da altre amministrazioni, tali elementi devono essere previamente accertati mediante documentazione contabile e rendicontazioni verificabili.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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