Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento della Regione del Veneto assunto al prot. n. 440761 dell’11.9.2025, notificato in pari data, con il quale, respinta l’opposizione della ricorrente, è stato concesso ai controinteressati in epigrafe l’accesso ai documenti afferenti all’autorizzazione di cava “San Lorenzo” rilasciata alla Soave Edilstrade s.r.l.; -di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa: --la nota di avvio del procedimento prot. n. 392887 dell’11.8.2025; --le comunicazioni e determinazioni richiamate nel provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha respinto l'opposizione della società e disposto l'accesso di controinteressati ai documenti relativi all'autorizzazione di una cava
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa interessata)
Prevale il privato
La controversia
La società titolare dell'autorizzazione di cava ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento regionale che aveva respinto la sua opposizione e consentito ai controinteressati l'accesso ai documenti afferenti all'autorizzazione della cava. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di accesso. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto di eccezioni di rito formulate dalla difesa regionale.
La decisione
Il TAR ha accolto in via interinale la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati. La misura è stata disposta non sulla base di una compiuta valutazione definitiva dei motivi di ricorso, ma al solo fine di mantenere integra la situazione, poiché la Regione ha dichiarato in udienza che la documentazione oggetto dell'opposizione non era ancora stata consegnata ai controinteressati. Il giudizio è stato rinviato all'udienza camerale del 26 febbraio 2026, nella quale saranno esaminate anche le eccezioni di rito sollevate dalla Regione e il regime delle spese. Spese al seguito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma costituisce la base per la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non ha ancora dato esecuzione al provvedimento di accesso e la consegna dei documenti ai controinteressati non è avvenuta, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente l'efficacia dell'atto per mantenere integra la situazione di fatto fino alla trattazione collegiale della causa.
- La sospensione cautelare disposta per preservare la res adhuc integra può avere carattere interinale e non implica una decisione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso né sulle eccezioni processuali, che restano riservate alla successiva udienza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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