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Ordinanza

Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -dell’avviso di intimazione di pagamento n. 12220259010408722000.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di intimazione di pagamento relativo a crediti per prelievo supplementare nel settore lattiero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, un avviso di intimazione di pagamento. In sede cautelare ha contestato la pretesa creditoria, richiamando profili di illegittimità riferibili agli atti presupposti di imputazione o accertamento del prelievo supplementare, alle intimazioni di prelievo e alla cartella di pagamento, nonché questioni concernenti la prescrizione del credito e la motivazione dell’intimazione. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, che la pretesa sostanziale era già stata oggetto di una precedente intimazione sulla quale lo stesso Tribunale si era pronunciato con sentenza non appellata né sospesa. Ha inoltre disposto approfondimenti istruttori sulla notificazione e trasmissione degli atti presupposti, sulla cartella di pagamento, su eventuali ulteriori decisioni giudiziali e sui precedenti contenziosi riguardanti il ricorrente e la società agricola.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’intimazione di pagamento, quale atto prodromico all’esecuzione forzata, sia impugnabile soltanto per vizi propri e che i profili di illegittimità relativi agli atti impositivi presupposti non possano essere utilmente dedotti contro di essa. Ha rilevato inoltre che l’intimazione appare adeguatamente motivata, poiché indica l’ammontare del credito, le annualità interessate e la causa debitoria. Quanto alla prescrizione, ha richiamato l’orientamento secondo cui, durante la pendenza del giudizio relativo al credito, la prescrizione resta sospesa ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.; ciò vale anche quando il giudizio sia stato promosso dal debitore, essendo la costituzione dell’amministrazione con richiesta di rigetto idonea a interrompere la prescrizione. In vista dell’udienza pubblica, il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico di ADER e AGEA, nonché del ricorrente, chiedendo la produzione e l’illustrazione della documentazione relativa agli atti di prelievo, alla cartella, alle intimazioni, agli eventuali giudizi e ai provvedimenti di rateizzazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’assenza, allo stato sommario, del fumus boni iuris.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    La prescrizione non decorre durante la pendenza del giudizio relativo al diritto; il principio è stato ritenuto applicabile anche ai giudizi promossi dal debitore.

  • art. 2943 c.c.

    La costituzione in giudizio dell’amministrazione, con richiesta di rigetto della domanda, è stata considerata atto idoneo all’interruzione della prescrizione.

  • art. 88 c.p.c.

    Impone il dovere di leale collaborazione processuale, posto dal TAR a fondamento dell’ordine rivolto al ricorrente di illustrare i precedenti contenziosi.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiama il dovere di cooperazione per la realizzazione della ragionevole durata del processo, valorizzato per disporre gli adempimenti istruttori.

Massime di principio

  • L’intimazione di pagamento, in quanto atto prodromico all’esecuzione forzata, è impugnabile nei limiti dei vizi propri e non consente, di regola, di rimettere in discussione la legittimità degli atti impositivi presupposti, quando questi siano autonomamente conoscibili o siano già stati contestati e definiti.
  • La motivazione di un’intimazione di pagamento è sufficiente quando consente al destinatario di conoscere l’ammontare del credito, le annualità cui esso si riferisce e la causa debitoria.
  • Durante la pendenza del giudizio relativo a un credito la prescrizione non decorre ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.; tale regola opera anche se il giudizio è stato promosso dal debitore, purché l’amministrazione si sia costituita chiedendo il rigetto della domanda, con effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2943 c.c.
  • Nella fase cautelare, la mancanza del fumus boni iuris giustifica il rigetto della sospensione dell’atto, anche quando il giudice disponga ulteriori incombenti istruttori per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

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