Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia -del provvedimento di “diffida dall'utilizzo degli scarichi ai fini dell'esercizio di locazione turistica ai sensi dell'art.63 Regolamento Edilizio per assenza di autorizzazione allo scarico”, emesso dal Comune di Venezia che lo ha assunto al prot. n. -OMISSIS- del 31.10.2025; -di tutti i verbali e relazioni tecniche ivi richiamati quali parti integranti del provvedimento stesso, ivi inclusi i seguenti verbali di accertamento di violazione amministrativa: --verbale n. -OMISSIS-del 01°/07/2025; --verbale n. -OMISSIS-/2025 del 01°/07/2025; --verbale n. -OMISSIS-/2025 del 01°/07/2025; -dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-/2025bis del 04/12/2025; -dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-/2025bis del 04/12/2025; -dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-/2025bis del 04/12/2025; -dell’ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-/2025bis del 04/12/2025; -di tutti gli altri atti connessi presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida dall'utilizzo degli scarichi ai fini dell'esercizio di locazione turistica per assenza di autorizzazione allo scarico, unitamente ai verbali di accertamento e alle ordinanze-ingiunzione connesse
Esito
Favorevole al resistente (comune; regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la diffida adottata dal Comune di Venezia ai sensi dell'art. 63 del Regolamento edilizio, con la quale è stato contestato l'utilizzo degli scarichi per l'esercizio della locazione turistica in assenza di autorizzazione allo scarico. Sono stati impugnati anche i verbali di accertamento delle violazioni amministrative, le successive ordinanze-ingiunzione e gli ulteriori atti connessi, presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, i ricorrenti hanno prospettato un pregiudizio derivante dalla mancata sospensione degli atti, ma il giudice ha rilevato che non è stata fornita prova di un danno irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Pur riservando alla fase di merito l'esame approfondito delle questioni di rito, il Collegio ha ritenuto insussistente il requisito del periculum in mora. I ricorrenti non hanno dimostrato che, in caso di mancata sospensione degli atti impugnati, si sarebbe verificato un pregiudizio irreparabile. Il danno lamentato è stato ricondotto, in definitiva, a un pregiudizio economico, ritenuto ontologicamente suscettibile di integrale ristoro e quindi non irreparabile ai fini cautelari. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali; il rigetto è dipeso dall'insussistenza del periculum in mora.
art. 63 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia
È richiamato quale base regolamentare della diffida relativa all'utilizzo degli scarichi per l'esercizio della locazione turistica in assenza di autorizzazione allo scarico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorrente deve fornire una prova concreta del pregiudizio irreparabile derivante dalla mancata sospensione del provvedimento impugnato; la mera allegazione di un danno economico, in assenza di elementi che ne dimostrino l'irreversibilità o l'irriparabilità, non soddisfa il requisito del periculum in mora.
- La mancanza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare, anche quando le questioni di rito o di merito siano riservate a un più approfondito esame nella fase di cognizione piena.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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