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Ordinanza

Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di catenelle e paletti delimitanti due posti auto privati lungo via Castelvecchio, nonché gli atti connessi relativi alla qualificazione della strada come viabilità e demanio stradale comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale dell'11 dicembre 2025, con la quale era stata disposta la rimozione degli elementi presenti nell'ambito viario di via Castelvecchio, in prossimità dei civici 14, 16, 18 e 20. Hanno chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare, contestando altresì, per quanto di interesse, gli atti comunali e regionali che qualificavano il tratto stradale compreso tra i civici 12 e 20 come strada d'uso pubblico, viabilità esistente e demanio stradale. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge che le opere riferibili ai ricorrenti consistono in catenelle e paletti delimitanti due posti auto, con indicazione di parcheggi privati.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuna la trattazione congiunta della domanda cautelare con quella proposta in un ricorso connesso da altri destinatari del medesimo provvedimento. In via interinale ha rilevato che, sulla base della documentazione prodotta e delle deduzioni svolte in udienza, le opere riferibili ai ricorrenti non paiono determinare immediati pregiudizi alla viabilità e al patrimonio comunale. Ha quindi sospeso, nelle more della successiva camera di consiglio, l'efficacia dell'ordinanza impugnata e fissato per l'11 febbraio 2026 la prosecuzione dell'esame della domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare del giudice amministrativo; il TAR ha adottato una sospensione interinale dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa della prosecuzione della trattazione.

Massime di principio

  • Quando gli elementi oggetto di un'ordinanza comunale di rimozione non risultano, allo stato degli atti, idonei a determinare un pregiudizio immediato alla viabilità o al patrimonio comunale, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente l'efficacia dell'ordinanza in attesa dell'ulteriore esame della domanda cautelare.
  • La necessità di coordinare la trattazione di ricorsi connessi proposti da diversi destinatari del medesimo provvedimento può giustificare il rinvio della decisione cautelare, accompagnato da una misura provvisoria di sospensione quando sussista un'esigenza di tutela immediata.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generaliTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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