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Ordinanza

Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del -OMISSIS- in data 14 novembre 2025, con il quale è stata disposta nei confronti della ricorrente la revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compreso, per quanto possa occorrere, l’atto con cui è stato avviato il procedimento

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca della propria iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, chiedendone in via cautelare la sospensione. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento sull’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.m. n. 164/1999, ritenendo ostativa una condanna, non definitiva e pendente in appello, per il delitto di concussione previsto dall’art. 317 c.p. La ricorrente ha dedotto che la condanna non era definitiva, che il fatto riguardava un’ipotesi tentata ai sensi dell’art. 56 c.p. e che la concussione non rientrava nella nozione di «reati finanziari» rilevante ai fini della disciplina. Ha inoltre sostenuto che, trattandosi di un provvedimento discrezionale, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare le circostanze concrete della condotta e la sua finalità di massima cooperazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha osservato che l’espressione «reati finanziari» non identifica una categoria di fattispecie penalmente codificata e ha ritenuto, in via cautelare, che essa debba riferirsi ai reati la cui commissione comprometta gli interessi finanziari dello Stato. Poiché il delitto di concussione tutela beni giuridici diversi dagli interessi finanziari dello Stato, il giudice ha sospeso l’efficacia della revoca. Non è stata resa una definitiva valutazione sugli ulteriori profili dedotti, inclusi la non definitività della condanna, il tentativo e la discrezionalità amministrativa. È stata fissata l’udienza pubblica per il 7 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge, per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 241/1997

    Individua l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, dal quale la ricorrente era stata revocata.

  • art. 8, comma 1, lettere a) e b), d.m. n. 164/1999

    non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari

    Prevede requisiti ostativi collegati a condanne, anche non definitive, e a procedimenti penali pendenti per reati finanziari; il TAR ha ritenuto, in sede cautelare, che la nozione di reati finanziari riguardi le fattispecie lesive degli interessi finanziari dello Stato.

  • art. 317 c.p.

    Prevede il delitto di concussione, ritenuto dal TAR volto alla tutela di beni giuridici diversi dagli interessi finanziari dello Stato.

  • art. 56 c.p.

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla natura tentata del reato oggetto della condanna, ma il TAR non ha definito in via cautelare tale profilo.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione di una disposizione amministrativa che preveda requisiti ostativi riferiti ai «reati finanziari», tale espressione deve essere interpretata, in via cautelare, come riferita ai reati la cui commissione comprometta gli interessi finanziari dello Stato.
  • Il delitto di concussione non rientra, in base alla sommaria valutazione operata dal giudice, nella nozione di «reati finanziari» quando il bene giuridico tutelato dalla fattispecie sia diverso dagli interessi finanziari dello Stato.
  • Quando un provvedimento di revoca dell’abilitazione professionale sia fondato sull’asserita riconducibilità della condanna a una categoria normativa non codificata di reati finanziari, la verifica della pertinenza della fattispecie concreta a tale categoria può integrare il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimento
RamiProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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