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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35046/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto notificato dal creditore alla società debitrice. Quest'ultima ha proposto opposizione al precetto, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e sostenendo che fosse competente il Tribunale di Roma, anziché quello di Modena, in ragione di un preteso collegamento con un credito della società verso un terzo debitore avente sede a Roma. Il creditore ha proposto regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Modena che aveva deciso sull'opposizione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione delle norme sulla competenza nell'opposizione ex art. 615 c.p.c., oltre che degli artt. 26, 27, 480 c.p.c. e 2697 c.c., richiamando anche le sentenze della Corte costituzionale in tema di competenza territoriale nelle esecuzioni. Sosteneva, in sostanza, che l'elezione di domicilio in Roma dovesse incidere sulla competenza e che il giudice competente fosse quello del luogo indicato nel precetto o, comunque, quello di Roma.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza e ha confermato la competenza del Tribunale di Modena. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio effettuata nel precetto in Roma fosse "anomala" perché priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante né per determinare il giudice dell'opposizione a precetto né per individuare il giudice dell'esecuzione. Ha inoltre osservato che il credito della società verso il terzo debitore non era eseguibile a Roma: il terzo non era una pubblica amministrazione e, ai sensi dell'art. 26-bis c.p.c., la competenza seguiva la sede del debitore esecutato, che era a Modena. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione/condanna a favore della resistente, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è stata il parametro processuale per individuare il giudice territorialmente competente a decidere sull'opposizione al precetto.

  • art. 26 c.p.c.

    Per l'espropriazione presso terzi, la competenza territoriale dipende dal luogo dell'esecuzione; nel caso concreto, il credito verso il terzo non poteva radicarsi a Roma.

  • art. 26-bis c.p.c.

    La Corte ha applicato la regola speciale sulla competenza nell'espropriazione presso terzi, rilevando che il terzo debitore non era una pubblica amministrazione e che quindi rilevava la sede del debitore esecutato, situata a Modena.

  • art. 27 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia fatto un'applicazione autonoma decisiva nel dispositivo.

  • art. 480 c.p.c.

    L'elezione di domicilio nel precetto non incide sulla competenza territoriale; vincola solo il debitore a notificare lì l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., se si tratta di elezione non collegata al luogo dell'esecuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente aveva invocato la violazione dell'onere della prova; la Corte ha rilevato che non era stato dimostrato il presupposto fattuale utile a radicare la competenza a Roma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo rigettato il ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio nel precetto, se priva di un effettivo collegamento con il luogo dell'esecuzione, non determina la competenza territoriale del giudice dell'opposizione a precetto e non sposta il giudice dell'esecuzione.
  • Nell'opposizione all'esecuzione, la competenza territoriale va individuata con riferimento al possibile luogo dell'esecuzione, e per l'espropriazione presso terzi occorre guardare ai criteri speciali dell'art. 26-bis c.p.c., non alla mera indicazione contenuta nell'atto di precetto.
  • Se il fatto posto a base della competenza territoriale non è provato dalla parte che lo invoca, l'eccezione di incompetenza non può essere accolta.
  • La regola sulla notificazione dell'opposizione nel domicilio eletto nel precetto non si confonde con la regola di competenza: l'una attiene alla notificazione dell'atto, l'altra alla individuazione del giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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