Cassazione Civile, Ordinanza n. 07497/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’ingiunzione con cui una Regione richiedeva a una società concessionaria il pagamento dei canoni demaniali relativi ad annualità plurime per l’occupazione di una fascia di golena e di uno specchio acqueo destinati a darsena, con opere accessorie di accesso e pista ciclopedonale. La società oppose l’ingiunzione sostenendo di avere diritto allo scomputo dai canoni dei costi sostenuti per la realizzazione di opere idrauliche e, in subordine, al risarcimento/indennizzo ex art. 2041 c.c. La sentenza di merito aveva negato entrambe le pretese, rilevando: la non applicabilità allo specifico rapporto della delibera regionale invocata per lo scomputo, perché successiva alla concessione e comunque subordinata a una procedura autorizzativa discrezionale non seguita; la mancanza del presupposto dell’azione di arricchimento senza causa, perché le opere avevano comunque apportato utilità alla società e non vi era impoverimento. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: (1) violazione di legge per avere negato un diritto soggettivo allo scomputo dei costi, assumendo l’applicabilità temporale della delibera regionale e criticando il criterio usato per distinguere l’interesse pubblico delle opere; (2) violazione dell’art. 2041 c.c. e del principio di sussidiarietà, sostenendo che l’azione di arricchimento sarebbe stata l’unica tutela esperibile se la delibera fosse stata inapplicabile; (3) violazione degli artt. 112, 116 e 195 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulle censure alla consulenza tecnica d’ufficio e per l’illogicità del metodo estimativo adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura di violazione di legge era costruita con riferimento a una delibera regionale qualificata come provvedimento amministrativo, non come fonte normativa, e perché la ricorrente non aveva specificamente contrastato la ratio della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata attivazione della procedura autorizzativa prevista dalla delibera stessa. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: non vi era omessa pronuncia, poiché il giudice d’appello aveva espressamente condiviso l’accertamento di primo grado fondato sulla consulenza tecnica, secondo cui le opere avevano apportato utilità alla concessionaria; tale accertamento di fatto escludeva il presupposto dell’impoverimento, necessario per l’azione ex art. 2041 c.c., e rendeva assorbite le ulteriori questioni sulla sussidiarietà dell’azione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione di arricchimento senza causa è esperibile solo in presenza del presupposto dell’impoverimento del soggetto che agisce; se le opere realizzate risultano utili al concessionario, viene meno il requisito necessario dell’azione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta in relazione a un provvedimento amministrativo qualificato come tale, poiché il vizio presuppone il contrasto con una norma di diritto.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello mostra di condividere espressamente la decisione di primo grado sul punto controverso.
Le censure sulla valutazione delle prove e della consulenza tecnica non sono idonee a scardinare un accertamento di fatto sorretto da motivazione.
La doglianza relativa alle modalità di espletamento della consulenza tecnica non ha rilievo se non incide sul decisivo accertamento di fatto compiuto dal giudice.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
artt. 4 e 10 r.d. n. 523/1994
Richiamati dalla ricorrente come base dell’interesse idraulico delle opere, senza che la Corte ne ravvisi però un decisivo fondamento per superare la procedura amministrativa prevista dalla delibera regionale.
Massime di principio
- L’azione di arricchimento senza causa non è ammessa se manca il presupposto dell’impoverimento dell’attore, accertato in fatto dal giudice di merito; la mera esecuzione di opere che apportino utilità all’attore esclude il fondamento della domanda.
- Quando una disciplina amministrativa di favore prevede lo scomputo di costi o benefici economici, la sua applicazione richiede il rispetto integrale della procedura autorizzativa prevista; il giudice non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione se questa è presupposta dalla norma provvedimentale.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se viene riferita non a una norma giuridica, ma a un provvedimento amministrativo qualificato come tale dal giudice di merito.
- Non vi è omessa pronuncia se la decisione impugnata recepisce espressamente la motivazione di primo grado sul punto contestato; in tal caso la critica investe, semmai, l’apprezzamento di fatto o la motivazione, non il vizio di cui all’art. 112 c.p.c.
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d’ufficio non possono essere veicolate come errori di diritto quando, in realtà, mirano a sovvertire un accertamento di fatto congruamente motivato dal giudice di merito.
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