Cassazione Civile, Ordinanza n. 27189/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (falliti)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, perché simulato, un atto del marzo 2003 con cui un immobile era stato formalmente intestato a un coniuge per il diritto di abitazione e all’altro coniuge per la proprietà, assumendosi che la reale intestazione dovesse invece ritenersi in capo al fallito, eventualmente in comunione con l’altro socio. Il tribunale aveva rigettato la domanda per mancanza di prova scritta dell’accordo simulatorio e della partecipazione del terzo contraente; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo la curatela terzo rispetto al contratto e quindi astrattamente ammessa a provare la simulazione con ogni mezzo, ma reputando nel caso concreto insufficiente il compendio indiziario. In particolare, la corte aveva valorizzato l’assenza di prova di una situazione debitoria o insolvente al momento dell’operazione, la decorrenza economica anticipata dell’operazione, il pagamento di una caparra e del prezzo, la modifica del regime patrimoniale dei coniugi da comunione a separazione dei beni e, soprattutto, la mancata allegazione e prova della partecipazione o adesione consapevole del terzo venditore all’accordo simulatorio. Nel ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1414, 1415 e 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe erroneamente richiesto la prova dello stato di insolvenza, confondendo la simulazione con l’azione revocatoria; 2) violazione dell’art. 1415 c.c., assumendo che il momento di insorgenza del credito sarebbe irrilevante e che il curatore avrebbe interesse ad agire come terzo; 3) nullità della sentenza/procedimento e violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice valorizzato fatti non allegati (accordi di divisione tra coniugi) e fatto uso di un sapere privato; 4) ulteriore violazione dell’art. 115 c.p.c., sostanzialmente ripetitiva della precedente. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha chiarito che la corte d’appello non aveva trasformato lo stato di insolvenza in un elemento costitutivo della simulazione, ma lo aveva considerato solo come elemento indiziario, utile a dimostrare la causa simulandi; ha ribadito che, nella simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia, è necessario provare la partecipazione all’accordo simulatorio anche del terzo contraente; ha ritenuto inammissibili le censure sull’art. 1415 c.c. perché non si confrontavano con la reale ratio decidendi, dato che la corte territoriale aveva riconosciuto la qualità di terzo e l’astratta possibilità di prova libera; ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché il giudice di merito aveva semplicemente formulato ipotesi alternative e valutato le prove offerte, senza utilizzare prove d’ufficio o fatti estranei al processo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della curatela fallimentare. Ha confermato che la prova della simulazione relativa soggettiva non era stata raggiunta, soprattutto per la mancanza di prova della partecipazione del terzo venditore all’accordo simulatorio e per l’insufficienza del quadro indiziario allegato. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la simulazione; la Corte ribadisce che, in tema di simulazione relativa soggettiva, occorre verificare l’effettiva sussistenza dell’accordo simulatorio sulla base degli elementi probatori allegati, senza confondere l’istituto con la revocatoria.
la curatela, quale terzo rispetto al contratto, può agire per far valere la simulazione; tuttavia la domanda richiede comunque prova dell’accordo simulatorio e, nella specie, la Corte d’appello aveva correttamente riconosciuto l’astratta legittimazione del curatore.
richiamato per affermare che il terzo può provare la simulazione con ogni mezzo; la Corte osserva però che resta imprescindibile, nella simulazione relativa soggettiva, la prova della partecipazione del terzo contraente all’accordo simulatorio.
l’onere di provare la simulazione grava sulla parte che la deduce; il compendio indiziario deve essere idoneo a sorreggere la prova presuntiva del fatto costitutivo allegato.
non è violato quando il giudice valuta le prove dedotte dalle parti o formula ipotesi ricostruttive alternative; la violazione ricorre solo se la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi.
la diversa ponderazione del materiale probatorio rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella simulazione relativa soggettiva per interposizione fittizia non basta allegare un’operazione formalmente anomala: occorre provare, anche per presunzioni, un compendio indiziario serio e convergente che dimostri l’accordo simulatorio.
- La prova dell’accordo simulatorio deve comprendere, quando il negozio coinvolga un terzo contraente, anche la partecipazione o almeno la consapevole adesione di tale terzo; in mancanza, la fattispecie non è correttamente integrata come simulazione relativa soggettiva.
- Lo stato di insolvenza o l’esposizione debitoria del disponente non costituiscono elemento costitutivo della simulazione, ma possono rilevare solo come indice fattuale della causa simulandi e, quindi, come elemento presuntivo nella valutazione complessiva della prova.
- Chi agisce quale terzo per far valere la simulazione è soggetto alla regola generale dell’onere probatorio: deve fornire gli elementi idonei a dimostrare il fatto costitutivo dedotto, non potendo limitarsi a prospettare sospetti o incongruenze isolate.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non è invece censurabile in cassazione la mera valutazione, più o meno persuasiva, delle prove ritualmente offerte.
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