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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09247/2026 del 12/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietà)

La controversia

La controversia nasce da una servitù volontaria di passo pedonale e carrabile costituita nel 1981 a favore di un immobile della proprietaria del fondo dominante, con tracciato predeterminato attraverso il fondo confinante. La proprietaria del fondo dominante ha chiesto giudizialmente il trasferimento della servitù su altra porzione del fondo servente, sostenendo che il tracciato convenzionale non fosse più realizzabile e che la controparte avesse comunque predisposto un diverso percorso; in subordine ha chiesto il trasferimento della servitù sul percorso effettivamente realizzato dalla proprietaria del fondo servente ex art. 1068 c.c., oltre al risarcimento dei danni per la mancata esecuzione della servitù originaria. Il giudice di merito, dopo un primo rigetto fondato sul vincolo monumentale insistente sul giardino storico, era stato cassato con rinvio per verificare se ricorressero i presupposti del trasferimento ai sensi dell'art. 1068, comma 4, c.c., cioè notevole vantaggio per il fondo dominante e assenza di danno per il fondo servente. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto estinta per impossibilità di fatto la servitù convenzionale e ha disposto il trasferimento della sola servitù pedonale sul percorso già realizzato, escludendo invece quella carrabile per il pregiudizio al fondo servente. Contro tale decisione la proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso principale deducendo, in sintesi, che il giudice di rinvio avesse erroneamente applicato l'art. 1068 c.c., avesse confuso il danno derivante dalla costituzione originaria con quello del trasferimento, e avesse valutato un danno futuro ipotetico come ostativo al trasferimento; la controparte ha proposto ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, che il giudice del rinvio non si fosse conformato al precedente di cassazione, che il trasferimento avesse indebitamente creato una servitù diversa da quella pattuita e che non ricorressero i presupposti per la modifica del tracciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i due motivi del ricorso principale, ritenendoli fondati, e ha respinto integralmente il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, ai fini dell'art. 1068 c.c., il giudice del rinvio avrebbe dovuto confrontare il pregiudizio già insito nella servitù convenzionalmente costituita con quello derivante dal trasferimento sul percorso effettivamente realizzato, senza riferirsi a una situazione di libertà assoluta del fondo servente né al diverso esercizio del passaggio durante la precedente locazione. Ha inoltre rilevato che il trasferimento di una servitù può comportare l'estinzione del precedente tracciato e la costituzione di una nuova servitù anche se vi sia una sovrapposizione parziale tra vecchio e nuovo percorso, purché sia rispettato il paradigma legale del notevole vantaggio per il fondo dominante e dell'assenza di danno per il fondo servente.

Norme richiamate

  • art. 1068 c.c.

    Il trasferimento della servitù è ammissibile quando ricorrono i presupposti del notevole vantaggio per il fondo dominante e della mancanza di danno per il fondo servente; non è richiesta una diversità totale tra il tracciato originario e quello nuovo e il giudice deve verificare il contemperamento degli interessi in concreto.

  • art. 1058 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per contestare la possibilità di costituire una servitù diversa da quella pattuita; la Corte lo reputa non decisivo nel caso concreto.

  • art. 1073 c.c.

    Norma richiamata in relazione alla prescrizione per non uso della servitù; la Corte osserva che, nel caso deciso, l'effetto estintivo deriva dal trasferimento giudiziale e non dal decorso del termine ventennale.

  • art. 1074 c.c.

    La prescrizione per non uso non è invocabile quando l'impossibilità di esercizio del passaggio deriva dalla situazione che rende necessario il trasferimento disposto dal giudice.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe alterato il contenuto del contratto; la censura è respinta perché il trasferimento attiene al luogo di esercizio della servitù e non al suo contenuto essenziale.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e deve attenersi ai criteri di valutazione indicati nell'ordinanza rescindente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è respinto perché il fatto dedotto non è decisivo alla luce dell'interpretazione dell'art. 1068 c.c.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è apparente solo quando non consente il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento decisorio; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di trasferimento della servitù, il giudice deve verificare in concreto se lo spostamento del tracciato comporti un notevole vantaggio per il fondo dominante e nessun danno per il fondo servente, secondo un criterio di effettivo bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • L'art. 1068 c.c. non richiede che il nuovo percorso sia totalmente estraneo o integralmente diverso da quello originario: il trasferimento può operare anche se vi è una parziale sovrapposizione tra vecchio e nuovo tracciato.
  • Quando il trasferimento della servitù è disposto giudizialmente, l'effetto estintivo del precedente tracciato deriva dalla pronuncia stessa e non dalla prescrizione per non uso; perciò non è correttamente invocabile la disciplina dell'art. 1074 c.c. in alternativa al trasferimento.
  • Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può fondare il rigetto o l'accoglimento su criteri estranei a quelli indicati nel provvedimento rescindente.
  • La valutazione del danno ai sensi dell'art. 1068 c.c. va compiuta confrontando il pregiudizio correlato al trasferimento richiesto rispetto alla servitù già convenzionalmente esistente, e non rispetto a una situazione ipotetica di piena libertà del fondo servente o a diversi rapporti di uso temporaneo del bene.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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