Sentenza del 24/06/2020 n. 1906 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef -Reddito da locazione fabbricati - Percezione del canone postecipata alla esecuzione di lavori da parte del conduttore - Dichiarazione dei redditi da locazione a partire dalla effettiva percezione del canone - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione IRPEF dei redditi derivanti dalla locazione di un fabbricato. Il contratto prevedeva che il pagamento dei canoni fosse differito fino all'esecuzione di lavori di ristrutturazione da parte del conduttore, per agevolare l'avviamento della sua attività. Il contribuente ha dichiarato i redditi locativi a partire dalla successiva effettiva percezione dei canoni; l'Amministrazione finanziaria ha contestato tale criterio, considerando rilevante la previsione contrattuale di lavori a carico del conduttore.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimità del differimento della dichiarazione dei redditi da locazione fino alla concreta percezione dei canoni, successiva all'esecuzione dei lavori. Le opere non sono state considerate una controprestazione in natura dei canoni, ma una condizione preliminare che incideva sulla decorrenza effettiva del rapporto contrattuale. Il testo fornito non indica gli estremi dell'atto impugnato, il giudice e il grado della decisione, né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non riporta un passaggio della decisione che ne esponga l'applicazione o l'interpretazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4
La disposizione è indicata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non specifica quale sua regola sia stata applicata alla controversia.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La disposizione è indicata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione o applicazione della norma.
Massime di principio
- Se il contratto subordina la decorrenza effettiva della locazione o l'esigibilità dei canoni al completamento di lavori preliminari, e questi non costituiscono il corrispettivo in natura dei canoni, il reddito può essere dichiarato a partire dalla concreta percezione dei canoni.
- La qualificazione fiscale dei lavori dipende dalla loro funzione contrattuale: opere che fungono da condizione preliminare del rapporto non vanno automaticamente trattate come pagamento del canone in natura.
- La conclusione presuppone che il differimento risulti da una previsione contrattuale effettiva e che i lavori siano realmente preliminari; non consente, da sola, di rinviare la tassazione quando il canone sia già maturato o le opere costituiscano una controprestazione.
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