Cassazione Civile, Ordinanza n. 38577/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società che assumeva l'omessa manutenzione di impianti da gioco non funzionanti per lunghi periodi e chiedeva la condanna della controparte al pagamento di Euro 15.000,00. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'omessa manutenzione. In cassazione la ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2043 c.c. e 1655 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente invertito l'onere della prova, ponendo a carico dell'appaltatore il malfunzionamento degli apparecchi anziché del committente. La resistente si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto/inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, trattandosi di azione per responsabilità contrattuale, era errato il richiamo all'art. 2043 c.c.; ha ribadito che il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore prova il fatto estintivo. Nel caso dell'appalto, la regola sulla prova dell'esatto adempimento opera a favore dell'appaltatore che agisca per il corrispettivo, ma non esonera la parte che deduce l'inadempimento dall'onere di allegarlo e provarlo specificamente. Poiché la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della CTU, che le doglianze sulla mancata manutenzione erano rimaste prive di riscontro, la censura tendeva a una rivalutazione del merito. Inoltre, il vizio motivazionale era precluso dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., poiché l'appello era stato introdotto dopo l'11.9.2012. Spese a carico della ricorrente e raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Regola sull'onere della prova: il creditore deve provare la fonte del diritto fatto valere e allegare l'inadempimento; il debitore prova il fatto estintivo della pretesa.
Richiamo ritenuto erroneo perché la domanda era qualificata come azione di responsabilità contrattuale, non extracontrattuale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di appalto, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il vizio motivazionale è precluso in presenza di doppia conforme nei giudizi di appello introdotti dopo l'11.9.2012.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle azioni fondate su responsabilità contrattuale, il creditore deve allegare e provare il titolo del proprio diritto e l'inadempimento dedotto, mentre al debitore spetta provare il fatto estintivo o l'esatto adempimento secondo la distribuzione dell'onere probatorio applicabile al caso concreto.
- Nel contratto di appalto, la regola per cui l'appaltatore che agisce per il corrispettivo deve provare l'esatto adempimento non elimina l'onere della parte che deduce l'inadempimento di allegarlo e provarlo in modo specifico.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze istruttorie, specie quando il giudice di merito abbia fondato l'accertamento sulle conclusioni della consulenza tecnica.
- Il vizio motivazionale è precluso quando ricorre la cd. doppia conforme, nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., per gli appelli introdotti dopo l'11 settembre 2012.
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