Cassazione Civile, Ordinanza n. 20265/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società riceveva un avviso di pagamento TARI per l’anno 2020 emesso dal Comune; dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, proponeva ricorso per cassazione articolato in due censure. Con il primo motivo denunciava violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello non avesse considerato un preteso giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su precedenti decisioni di merito e sulla sentenza della Cassazione n. 29539/2021. Con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 507/1993, nonché degli artt. 21, comma 7, e 49, commi 1 e 14, lamentando che non fossero state valorizzate le dichiarazioni presentate dalla contribuente all’ente locale. Successivamente, prima della decisione, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, riferendo che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo su tutte le annualità TARI pendenti, inclusa quella oggetto del giudizio, e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, prendendo atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, assistita da procura speciale, e considerandola espressione del venir meno dell’interesse alla decisione. Ha inoltre rilevato che non vi erano i presupposti per regolare le spese di legittimità, poiché il Comune intimato non aveva svolto attività difensiva, e che non sussistevano neppure i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come parametro per far valere il giudicato esterno; la Corte non decide nel merito della censura per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge nei due motivi di ricorso.
d.lgs. n. 507/1993, artt. 70 e 71
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina della TARI e alle dichiarazioni presentate al Comune; la Corte non esamina il merito per estinzione del giudizio.
d.lgs. n. 507/1993, artt. 21, comma 7, e 49, commi 1 e 14
Citate dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato esame delle dichiarazioni tributarie.
"Ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione"
La rinuncia al ricorso, validamente depositata dalla parte ricorrente, è stata considerata idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, osservando che la misura ha natura eccezionale e si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando proveniente dalla parte munita di procura speciale, comporta l’estinzione del giudizio e rende superflua ogni pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione.
- La dichiarazione di rinuncia, specie se collegata a un accordo transattivo tra le parti, è sufficiente a far venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni opera soltanto nei casi tipici espressamente previsti dalla legge e non è estensibile analogicamente all’ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- In difetto di attività difensiva della parte intimata, non vi sono i presupposti per una regolazione delle spese di legittimità in favore o a carico della stessa.
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