Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02767/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al giudice speciale delle acque, di varie deliberazioni dell'assemblea consortile di un bacino imbrifero montano (BIM) che avevano prorogato il previgente criterio di riparto dei sovracanoni idroelettrici, rinviato la revisione dello statuto e approvato ulteriori atti regolamentari e di riparto, compresa una delibera che suddivideva in parti uguali l'importo tra i comuni della stessa sezione. Il comune ricorrente in primo grado sosteneva che, dopo l'art. 1, comma 137, l. n. 228/2012, i sovracanoni dovessero essere ripartiti secondo criteri diversi, perché la nuova disciplina avrebbe esteso il pagamento a tutti gli impianti idroelettrici senza discrimine altimetrico, includendo anche impianti non montani e imponendo una revisione dell'assetto interno di distribuzione tra i comuni beneficiari. Il TSAP aveva accolto i ricorsi, ritenendo che le delibere fossero in contrasto con la normativa sopravvenuta e ravvisando anche un abuso della regola di maggioranza. In cassazione il consorzio e alcuni comuni consorziati hanno dedotto tre motivi: 1) falsa applicazione della normativa sui sovracanoni perché la novella del 2012 avrebbe inciso solo sui rapporti esterni tra enti e concessionari, non sui criteri interni di riparto tra percettori; 2) insussistenza dell'abuso di maggioranza, poiché mancava ogni accertamento di un interesse personale antitetico o di un comportamento fraudolento dei maggioritari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché il TSAP aveva annullato in blocco anche delibere che, per contenuto, non risultavano collegate alla questione del riparto dei sovracanoni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, chiarendo che l'art. 1, comma 137, l. n. 228/2012 ha ampliato la platea dei soggetti tenuti al pagamento del sovracanone idroelettrico, ma non ha modificato i rapporti interni tra i percettori né imposto nuovi criteri di ripartizione ai consorzi già costituiti, affidati alla loro autonomia interna. Ha accolto anche il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva spiegato in che modo la delibera fosse espressione di abuso della regola di maggioranza, mancando l'allegazione e la prova di un interesse personale antitetico o di un intento fraudolento dei consorziati maggioritari. Ha accolto infine il terzo motivo, osservando che la motivazione del TSAP era meramente apparente, perché aveva annullato in blocco deliberazioni eterogenee senza accertarne il contenuto e senza rendere percepibile la ratio decidendi. La Corte, ritenuti non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando i ricorsi originari del comune proposti davanti al TSAP.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 137, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    "Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 10 gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media..."

    La disposizione estende l'obbligo di pagamento del sovracanone a tutti gli impianti idroelettrici ricadenti nei territori dei comuni compresi in un BIM già delimitato, ma non incide sui rapporti interni di riparto tra i comuni percettori già consorziati.

  • art. 1, commi 1, 2, 4, 10 e 14, L. 27 dicembre 1953, n. 959

    La legge del 1953 disciplina l'istituzione dei consorzi BIM, i soggetti beneficiari dei sovracanoni e la destinazione solidaristica del gettito a fini di sviluppo economico e sociale e di compensazione delle alterazioni del regime idrico.

  • art. 31, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato nel motivo, quale base normativa dell'organizzazione consortile degli enti locali.

  • art. 2368 c.c.

    Richiamato nel motivo in relazione alla formazione delle deliberazioni assembleari e alla regola di maggioranza.

  • art. 2377, comma 2, c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro per l'annullabilità delle deliberazioni assembleari in caso di abuso della maggioranza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione e del controllo di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 12 preleggi

    Usato per ribadire che l'interpretazione deve muovere dai canoni ermeneutici legali, con riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato nel quadro della legittimità costituzionale della disciplina come espressione di competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario.

Massime di principio

  • La norma che estende l'obbligo di pagamento di un sovracanone a nuovi impianti o a nuove categorie di soggetti passivi non modifica automaticamente i criteri interni di riparto del provento tra gli enti beneficiari, se il legislatore non interviene espressamente su tale profilo.
  • Nei consorzi tra enti locali, la ripartizione dei proventi può rimanere affidata all'autonomia degli organi consortili quando la disciplina speciale non preveda una diversa attribuzione a un'autorità esterna.
  • Il sovracanone idroelettrico ha natura di prestazione patrimoniale imposta a finalità solidaristiche e di sviluppo economico-sociale, non di indennizzo in senso stretto per un danno da compressione territoriale.
  • L'abuso della regola di maggioranza richiede la prova che la deliberazione sia stata adottata per perseguire un interesse personale antitetico a quello del gruppo o mediante un intento fraudolento lesivo dei diritti della minoranza; non basta la mera asserita illegittimità sostanziale della delibera.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere la reale ratio decidendi e finisce per collegare in modo meramente assertivo premesse e conclusioni, specie se la decisione annulla in blocco atti eterogenei senza analizzarne il contenuto.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssembleaPatti parasociali
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.