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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13250/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per una contravvenzione prevista dal codice della strada. I motivi erano tre: (1) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; (2) mancata applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria; (3) erronea riduzione, nel giudizio abbreviato, della pena per il reato contravvenzionale nella misura di un terzo anziché della metà. La Corte ha ritenuto tutte le censure inammissibili: la prima perché i presupposti dell'art. 131-bis c.p. erano stati esclusi correttamente in fatto dal giudice di merito; la seconda perché il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a riproporre doglianze già sollevate in appello; la terza perché, secondo Sezioni Unite, l'erronea diminuzione della pena entro i limiti edittali integra pena illegittima e non pena illegale e la relativa questione era comunque preclusa in cassazione se non dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per la contravvenzione contestata è rimasta ferma, essendo stata confermata in appello. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione sulla misura della diminuzione di pena nel rito abbreviato, quando la pena finale resti nei limiti edittali, non rende la pena illegale ma soltanto illegittima, con conseguente preclusione della doglianza se non proposta nei motivi di appello.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice della contravvenzione per la quale l'imputato era stato condannato; la sentenza di merito è stata confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza dei presupposti.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    criteri di valutazione richiamati per apprezzare le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo e quindi la particolare tenuità dell'offesa.

  • art. 20-bis c.p.

    invocato dal ricorrente per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    nel rito abbreviato la diminuzione della pena per il reato contravvenzionale era stata applicata in misura contestata dal ricorrente; la Corte ha richiamato il principio per cui l'eventuale errore dà luogo a pena illegittima e non illegale.

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    l'assenza di specificità e il mancato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato determinano inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    preclude in cassazione questioni non dedotte nei motivi di appello; applicato alla doglianza sulla diminuzione della pena nel rito abbreviato.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la compresenza dei presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità della condotta; non basta l'astratta esiguità del fatto se il giudice di merito ha motivatamente escluso uno dei requisiti.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre, in forma generica, doglianze già respinte in appello.
  • La funzione dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento: la censura deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • L'erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato, quando la pena finale resta comunque nei limiti edittali, integra una pena illegittima e non una pena illegale; la relativa questione è preclusa in cassazione se non proposta nei motivi di appello.
  • La mancata deduzione in appello di una questione rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. impedisce la sua proposizione per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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