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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33866/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per omesso e/o carente versamento della TARI relativa agli anni 2011-2016. In primo grado il giudice tributario aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ritenendo applicabile l'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992; inoltre aveva posto le spese a carico della parte che le aveva anticipate. In appello il contribuente aveva ottenuto la riforma della decisione: il giudice di secondo grado aveva escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente impositore e aveva anche rilevato la mancata prova della rituale notifica degli atti prodromici alla cartella. Tuttavia, nella regolazione delle spese, la sentenza d'appello aveva liquidato solo le spese del secondo grado e senza statuire sulle spese del primo grado, con liquidazione ritenuta dal ricorrente inferiore ai parametri minimi. In cassazione il contribuente ha denunciato violazione delle norme sulle spese processuali e sulla liquidazione dei compensi, lamentando l'omessa motivazione sulla mancata liquidazione delle spese del primo grado e l'illegittima quantificazione dei compensi del secondo grado in misura inferiore ai parametri.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo concernente la regolazione delle spese, osservando che la mancata pronuncia sulle spese del primo grado integra un vizio di omessa pronuncia e che, nel processo tributario, la compensazione totale o parziale è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate. Ha inoltre ritenuto erronea la liquidazione dei compensi del secondo grado perché inferiore ai parametri di riferimento in relazione al valore della causa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese e ha deciso nel merito, condannando l'agente della riscossione a rifondere le spese dei due gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794

    richiamato tra le norme poste a fondamento della censura sulla liquidazione dei compensi professionali

  • art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    regola la condanna e la compensazione delle spese nel processo tributario; la compensazione è ammessa solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese processuali

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio di soccombenza cui si conforma anche la disciplina delle spese nel processo tributario

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    la compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, da motivare espressamente, oppure le ipotesi tipiche previste dalla norma

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo quale parametro della motivazione della sentenza

  • art. 2233, secondo comma, c.c.

    richiamato nel motivo a sostegno della doglianza sulla liquidazione dei compensi professionali

  • art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162

    richiamato in relazione alla disciplina della liquidazione dei compensi

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    i parametri forensi non hanno più inderogabili minimi tariffari, ma costituiscono criteri di riferimento; tuttavia il giudice deve rispettarli o motivare adeguatamente lo scostamento apprezzabile

  • d.m. 8 marzo 2018, n. 37

    richiamato come aggiornamento dei parametri di liquidazione dei compensi

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 25 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 102 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 104 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consente alla Cassazione di decidere nel merito quando non servano ulteriori accertamenti

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro di conformità rispetto alla CEDU e alla Carta UE

  • art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 14 CEDU

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione; la Corte osserva che il riferimento al n. 5 è inconferente rispetto alla concreta doglianza

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel giudizio di merito in tema di integrazione del contraddittorio

  • art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalla sentenza di primo grado per la declaratoria di estinzione, poi ritenuta inapplicabile dal giudice d'appello

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    richiamati per escludere che l'omessa pronuncia sulle spese sia un mero errore materiale emendabile con correzione

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese è consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge: soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate in motivazione.
  • La mancata statuizione sulle spese di un grado di giudizio integra un vizio di omessa pronuncia, non un semplice errore materiale correggibile con il procedimento di correzione degli errori.
  • La regolazione delle spese di primo grado può essere modificata dal giudice d'appello, ma la scelta di compensare, anche implicitamente, deve comunque risultare da una decisione espressa e motivata nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.
  • Dopo il d.m. n. 55 del 2014 i parametri forensi non sono più minimi tariffari inderogabili, ma il giudice deve attenervisi salvo giustificazione adeguata di uno scostamento apprezzabile rispetto ai valori medi di riferimento.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito sulla liquidazione delle spese, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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