Cassazione Civile, Ordinanza n. 13176/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di un soggetto indicato come amministratore unico, socio e liquidatore di una società estinta, in relazione a iscrizioni a ruolo collegate a precedenti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2005 e 2006. Il contribuente ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi, che non poteva essergli addebitata una responsabilità personale totale per asserita frode fiscale, che la sua eventuale responsabilità avrebbe dovuto essere limitata alle somme effettivamente percepite in sede di liquidazione e che l’Ufficio avrebbe dovuto provare tali somme e i presupposti della responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 2495 c.c. Ha inoltre lamentato l’omesso esame dei bilanci di liquidazione e degli estratti di bilancio prodotti a dimostrazione dell’insussistenza o della limitazione della sua responsabilità patrimoniale. La CTR aveva respinto l’appello ritenendo che contro la cartella potessero essere fatti valere solo vizi propri e che le questioni sulla responsabilità soggettiva e sulla distribuzione di utili avrebbero dovuto essere dedotte nella fase di accertamento, reputando inoltre legittima la riscossione in pendenza di giudizio di secondo grado non sospeso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti relativi alla deducibilità, nel giudizio contro la cartella di pagamento, della limitazione di პასუხისმგabilità dell’ex socio/liquidatore e del correlato onere probatorio dell’Ufficio. Ha invece confermato che le contestazioni sulla mancanza di responsabilità soggettiva non potevano più essere riproposte contro la cartella, perché avrebbero dovuto essere svolte nel giudizio sull’avviso di accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei corrispondenti profili e il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha precisato che la cassazione senza rinvio della sentenza resa nel giudizio sull’atto presupposto per difetto di legittimazione ad agire non travolge la cartella emessa sul credito frazionato, perché l’atto impositivo resta definitivamente consolidato; tuttavia resta ferma la possibilità, in sede di impugnazione della cartella, di eccepire e provare di non aver percepito somme in liquidazione ai fini della limitazione di responsabilità ex art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.
Norme richiamate
La responsabilità dell’ex socio e del liquidatore della società estinta è limitata, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione; tale limitazione può essere fatta valere in sede di riscossione e nel giudizio contro la cartella, con onere probatorio dell’Ufficio sulla percezione di utilità.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
La norma è richiamata quale base della responsabilità dell’ex socio e del liquidatore per i debiti tributari della società estinta; la prova dei presupposti della responsabilità, in particolare della percezione di somme o utilità, va fornita dall’Amministrazione nella fase riscossiva.
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
È invocato dal ricorrente come norma che imporrebbe specifica motivazione e allegazione dei fatti costitutivi della responsabilità personale del destinatario della pretesa tributaria.
art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella era stata emessa in pendenza del giudizio di secondo grado sul credito tributario; la Corte chiarisce che, in tale contesto, il successivo esito processuale sull’atto presupposto non travolge automaticamente la riscossione quando il credito si è definitivamente consolidato.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla CTR per la liquidazione delle spese di lite del primo grado, statuizione ritenuta dalla CTR corretta e non decisiva ai fini dell’accoglimento parziale in cassazione.
La cassazione senza rinvio per difetto di legittimazione ad causam o per causa non proponibile incide sul processo, ma non equivale ad annullamento nel merito dell’atto impositivo e non determina effetto espansivo esterno sulla cartella relativa a credito ormai consolidato.
L’effetto espansivo esterno opera quando l’atto presupposto viene annullato nel merito e ciò travolge gli atti dipendenti; la Corte esclude che tale effetto si produca nella diversa ipotesi di cassazione senza rinvio in rito.
art. 24 Cost.
È richiamato nel ricorso come parametro a sostegno della censura di omissione di pronuncia e della dedotta lesione del diritto di difesa.
art. 113 Cost.
È richiamato nel ricorso come parametro a sostegno della tutela giurisdizionale contro la cartella e contro l’erronea delimitazione del thema decidendum.
Richiamato per sostenere che l’onere della prova dei presupposti della responsabilità limitata gravava sull’Ufficio, almeno in sede di riscossione e di impugnazione della cartella.
Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per l’inquadramento dell’azione contro la cartella e delle eccezioni opponibili.
artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel primo motivo per contestare la delimitazione delle eccezioni proponibili nel giudizio tributario contro la cartella.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, l’ex socio di una società estinta può eccepire la limitazione della propria responsabilità ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973; in tale sede l’Amministrazione deve provare, se contestata, l’effettiva percezione di somme o utilità in sede di liquidazione.
- Le contestazioni che attengono alla soggettiva riferibilità dell’obbligazione tributaria e alla legittimità dell’avviso di accertamento devono essere fatte valere nel giudizio contro l’atto impositivo e non possono essere trasferite, se non nei limiti dei vizi propri, sull’impugnazione della successiva cartella.
- La cassazione senza rinvio per difetto di legittimazione ad agire o per altra ragione di rito, pronunciata sul giudizio relativo all’atto presupposto, non elimina di per sé la pretesa tributaria già definitivamente consolidata e non produce automaticamente effetto espansivo esterno sugli atti della riscossione.
- L’effetto travolgente sugli atti dipendenti si verifica quando l’atto presupposto sia annullato nel merito con venir meno della pretesa tributaria; non opera invece quando il processo sull’atto presupposto si chiuda con una decisione di rito che non incide sulla validità sostanziale della pretesa.
- L’onere della prova dei fatti costitutivi della responsabilità dell’ex socio o liquidatore, nei limiti della riscossione, grava sull’Ufficio quando il contribuente contesti di avere percepito utilità dalla liquidazione.
- Le questioni di responsabilità patrimoniale dell’ex socio non si esauriscono nella mera qualità soggettiva, ma richiedono, in sede di riscossione, l’accertamento del concreto limite derivante dalle somme effettivamente riscosse.
- La cartella emessa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 sul credito frazionato conserva efficacia se il credito sottostante si consolida definitivamente, anche se il giudizio sull’atto presupposto si conclude in rito con cassazione senza rinvio.
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