Cassazione Penale, Ordinanza n. 31000/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il giudice di sorveglianza aveva accolto solo parzialmente la domanda di liberazione anticipata, rigettandola per il semestre compreso tra il 30 gennaio e il 30 luglio 2018. La difesa ha dedotto un unico motivo: violazione dell'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti valorizzati dal giudice non sarebbero stati oggetto di affermazione di responsabilità e che, comunque, non sarebbe stata adeguatamente considerata la condotta tenuta dal condannato durante la carcerazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'ordinanza impugnata era sorretta da motivazione esauriente: il condannato era stato giudicato in primo grado per reati associativi con condotta perdurante sino a maggio 2018, dunque ricadente nel semestre oggetto di domanda; il giudice di sorveglianza aveva inoltre valorizzato gli elementi di fatto accertati in cognizione, le note del pubblico ministero della DDA e le relazioni comportamentali fino al 2018, ritenendoli ostativi alla concessione del beneficio per quel periodo. Ne è seguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata come parametro della liberazione anticipata; la censura difensiva è stata ritenuta infondata perché il giudice di sorveglianza aveva correttamente valutato i presupposti ostativi riferiti al semestre richiesto.
È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Sono menzionati come reati oggetto della condanna in primo grado, rilevanti ai fini della valutazione negativa sulla concessione della liberazione anticipata per il semestre considerato.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla liberazione anticipata il giudice di sorveglianza può valorizzare non solo il dato formale della condanna, ma anche gli elementi di fatto accertati nel giudizio di cognizione, le informative del pubblico ministero e le relazioni comportamentali del detenuto, purché la motivazione dia conto in modo completo e coerente della valutazione compiuta.
- La concessione della liberazione anticipata può essere negata per un determinato semestre quando la condotta del condannato, valutata nel periodo di riferimento, risulti ostativa al riconoscimento del beneficio.
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza in materia di liberazione anticipata è inammissibile quando la censura si risolve in una contestazione meramente assertiva o manifestamente infondata della motivazione del giudice di sorveglianza.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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