Cassazione Civile, Ordinanza n. 30216/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un terreno confinante aveva convenuto in giudizio la società costruttrice deducendo che, nell’edificazione di alcune villette su fondi limitrofi, erano stati realizzati un muro di contenimento e un fabbricato in violazione delle distanze legali, con sconfinamento rispetto alla linea di confine accertata nel corso di un precedente procedimento possessorio; inoltre, una porzione del suo terreno sarebbe stata occupata e utilizzata per il deposito di materiale di risulta e di sbancamento, con alterazione morfologica del fondo e distruzione di muri a secco. Chiedeva l’arretramento e la demolizione delle opere sino al rispetto della distanza legale, il rilascio dell’area occupata, la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni. La società resisteva sostenendo che le aree occupate fossero di sua proprietà e chiamava in garanzia la dante causa; proponeva anche domanda riconvenzionale di usucapione. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato le domande di demolizione e di risarcimento, ritenendo irrilevante lo sconfinamento perché contenuto entro la cosiddetta tolleranza di cantiere. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, per avere il giudice di merito recepito acriticamente la consulenza tecnica senza considerare l’asserito errore metodologico del consulente; 2) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali, per avere la Corte territoriale applicato ai rapporti tra privati la disciplina delle tolleranze costruttive prevista dalla normativa edilizia per i rapporti tra costruttore e pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché inammissibile: la motivazione della sentenza d’appello non era apparente, essendo ampia e idonea a rendere percepibile il percorso logico-argomentativo; inoltre la censura mirava sostanzialmente a rivalutare la consulenza tecnica e gli accertamenti di merito, operazione non consentita in sede di legittimità. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la disciplina delle tolleranze costruttive o di cantiere contenuta nell’art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380/2001, poi trasfusa nell’art. 34-bis, riguarda soltanto i rapporti tra privato costruttore e pubblica amministrazione ai fini sanzionatori e non può essere estesa ai rapporti tra privati nella verifica delle distanze legali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà rivalutare la violazione delle distanze senza applicare la tolleranza di cantiere, restando fermo l’accertamento della linea di confine; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
La censura per omesso esame è ammissibile solo se viene individuato un preciso fatto storico, decisivo e discusso, che il giudice di merito abbia completamente trascurato; non consente di contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
Può essere dedotta la violazione di legge sostanziale quando il giudice di merito applichi una disciplina a fattispecie diverse da quelle cui essa è destinata.
Richiamato come norma violata per la disciplina delle conseguenze della violazione delle norme edilizie e delle distanze legali nei rapporti tra privati.
Richiamato come norma violata in tema di distanze nelle costruzioni tra fondi finitimi.
art. 30.1 norme di attuazione del P.R.G. di Acireale
Richiamato quale disciplina locale sulle distanze edilizie applicabile alla controversia tra privati.
art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380/2001
«ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali»
La disposizione riguarda le conseguenze amministrative delle difformità edilizie e opera nei rapporti tra privato costruttore e pubblica amministrazione, non nei rapporti tra privati.
art. 34-bis, comma 1, D.P.R. n. 380/2001
«il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo»
La norma ribadisce la tolleranza costruttiva ai fini edilizi-sanzionatori e non può essere utilizzata per escludere la violazione delle distanze in una lite tra privati.
Massime di principio
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito o di diversa lettura della consulenza tecnica; occorre individuare un fatto storico preciso, discusso e decisivo, totalmente trascurato dal giudice.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; se la sentenza espone il percorso logico e le ragioni tecniche seguite, la censura è inammissibile.
- Le norme sulle tolleranze costruttive previste dal testo unico edilizia operano sul piano dei rapporti tra costruttore e pubblica amministrazione ai fini sanzionatori e non sono estensibili ai rapporti di vicinato tra privati per escludere la violazione delle distanze legali.
- Quando il giudice di merito accerta uno sconfinamento o una violazione delle distanze, non può neutralizzarne gli effetti richiamando la tolleranza di cantiere prevista dalla disciplina urbanistica, poiché la verifica civilistica dei diritti tra proprietari segue regole proprie.
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