Cassazione Penale, Sentenza n. 14406/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Messina, delle istanze di concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. / art. 47-ter ord. pen.) e, in via subordinata, di detenzione domiciliare. Le istanze erano correlate all'espiazione di una pena complessiva di 4 anni per reati tra cui importazione di ingenti quantità di stupefacenti (artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990) e bancarotta fraudolenta (art. 216 legge fall.). In cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) vizio della motivazione e illogicità nella dichiarata sussistenza delle condizioni ostative (art. 4-bis ord. pen.), con richiamo alla scindibilità del cumulo e alla pretesa avvenuta espiazione della parte ostativa; 2) errore nella valutazione dei limiti temporali per la concessione della detenzione domiciliare (sostiene che il fine pena fosse fissato a maggio 2027).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione del Tribunale è stata adeguatamente motivata, fondata su elementi documentali (natura e modalità del reato, reiterazione di precedenti penali e di polizia, persistenza di legami con contesti criminali, assenza di elementi concreti di adesione a percorsi risocializzanti) che giustificano un giudizio prognostico negativo circa l'applicabilità delle misure alternative; ha confermato che la scindibilità del cumulo non comporta automaticamente la concessione del beneficio se sussistono oggettive condizioni ostative e profilo prognostico negativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto aspecifica la doglianza e, in ogni caso, ha confermato che, alla data del provvedimento impugnato, il fine pena fissato non consentiva l'accesso alla detenzione domiciliare per superamento dei limiti temporali previsti dalla legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che l'ostatività alla concessione di benefici penitenziari si mantiene quando risultano persistenti legami con contesti criminali e una prognosi negativa; la scindibilità del cumulo può intervenire ma non elimina automaticamente l'ostatività se non sussistono elementi concreti che dimostrino l'interruzione dei legami criminali e l'effettiva espiazione della componente ostativa
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
I reati connessi all'importazione di ingenti quantità di stupefacenti sono qualificati come ostativi rispetto alle misure alternative; la gravità e le modalità dell'illecito (quantitativi e contesti organizzativi) assumono rilievo ai fini del giudizio prognostico sulla pericolosità
La disposizione disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; il giudice di sorveglianza deve effettuare un giudizio prognostico fondato su elementi concreti sull'idoneità della misura, potendo respingere l'istanza quando le risultanze documentali evidenziano l'inidoneità della misura rispetto alla pericolosità del richiedente
Citata come riferimento normativo per le misure alternative: l'applicabilità va valutata alla luce della normativa ostativa e dei requisiti temporali e prognostici previsti
art. 216 legge fall.
Reato di bancarotta fraudolenta che compone il cumulo: la presenza di reati comuni nel cumulo è rilevante per la valutazione complessiva, ma la scindibilità può essere richiesta; tuttavia la scindibilità non obbliga alla concessione del beneficio se permangono ragioni ostative e prognosi negativa
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in relazione ai motivi di cassazione (vizio di motivazione, illogicità, contraddittorietà): la Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati e che la decisione del giudice di merito fosse logicamente e documentalmente motivata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in ordine ai limiti nella formulazione dei motivi di ricorso: il ricorso era articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma le doglianze risultavano in gran parte rivalutative e non idonee a ledere la motivazione di merito
Massime di principio
- La presenza di un reato "ostativo" (art. 4-bis e reati di stupefacenti gravi) non esclude automaticamente la scindibilità del cumulo, ma l'eventuale scissione non garantisce la concessione di misure alternative se dal complesso probatorio emerge una prognosi negativa sulla pericolosità del soggetto
- Il Tribunale di sorveglianza può legittimamente rifiutare misure alternative quando le risultanze documentali mostrano reiterati precedenti, pendenze e comportamenti indicativi di persistenza di legami criminali o di alta propensione a delinquere
- Mere dichiarazioni di pentimento, la disponibilità astratta a svolgere attività riparative, la presenza di famiglia o di lavoro non costituiscono, da sole, elementi sufficienti per superare il giudizio prognostico negativo; servono elementi concreti e verificabili di adesione a percorsi risocializzanti
- La valutazione del Tribunale di sorveglianza è fondata su un giudizio prognostico: se è logica, coerente e basata su documentazione, la Cassazione non ammette una rivalutazione dei fatti in chiave favorevole al ricorrente
- La detenzione domiciliare è subordinata anche ai limiti temporali di legge relativi al residuo di pena: se tali limiti non sono rispettati, la misura può essere legittimamente negata
- In sede di cassazione è necessario indicare in modo specifico e circostanziato i vizi di motivazione; le censure meramente rivalutative o generiche sono infondate
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