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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13336/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (iscritto)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS, a decorrere dal 2005, di un ingegnere che svolgeva attività libero-professionale con partita IVA e che aveva versato a Inarcassa il solo contributo integrativo. In sede di rinvio, la corte territoriale ha ritenuto legittima l'iscrizione e dovuti i contributi, ma ha qualificato le sanzioni civili come correlate a omessa contribuzione e non a evasione, valorizzando l'incertezza interpretativa sull'obbligo contributivo e il comportamento collaborativo dell'interessato. Il ricorrente principale ha proposto sette motivi: nei primi sei ha contestato, sotto vari profili processuali e sostanziali, che la corte d'appello avesse ritenuto non contestata o provata l'abitualità dell'attività professionale, sostenendo che tale fatto fosse stato dedotto solo in rinvio dall'INPS, che mancasse prova da parte dell'ente e che le affermazioni contenute nel proprio ricorso introduttivo non potessero valere come confessione o piena prova; con il settimo motivo ha censurato l'applicazione delle sanzioni civili in difetto di obbligo contributivo o comunque in relazione a un periodo anteriore alla disciplina richiamata. L'INPS ha proposto ricorso incidentale lamentando, al contrario, che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato la fattispecie come omissione e non evasione, poiché l'assicurato non avrebbe comunicato i redditi professionali all'ente, limitandosi a indicarli nella dichiarazione fiscale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi sei motivi del ricorso principale, ritenendo che la corte di merito non avesse violato i limiti del giudizio di rinvio nell'accertare l'abitualità dell'attività professionale e che tale accertamento di fatto non fosse sindacabile in cassazione nei termini prospettati; ha inoltre affermato che il contegno difensivo della parte può costituire elemento probatorio idoneo a sorreggere la decisione, anche a prescindere dalla qualificazione come confessione. Ha invece accolto il settimo motivo del ricorso principale, applicando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale che esonera, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina del 2011, gli ingegneri e architetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione. Per effetto dell'accoglimento del settimo motivo, il ricorso incidentale dell'INPS è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni civili e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando che l'assicurato non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative all'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2005; le spese dell'intero processo sono state regolate in base all'esito complessivo.

Norme richiamate

  • artt. 384, 394, 112, 324, 345, 437 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che la corte di rinvio avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio di rinvio e violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte di cassazione ha escluso la violazione, rilevando che l'accertamento compiuto rientrava nel thema devoluto.

  • artt. 115, 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il contegno difensivo della parte può costituire fonte di prova idonea a sorreggere la decisione; non è necessario che la dichiarazione integri confessione giudiziale.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata inversione illegittima, ritenendo che l'accertamento di fatto fosse sorretto dagli elementi acquisiti e dal contegno processuale della parte.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il ragionamento probatorio della corte territoriale; la censura è stata respinta perché diretta in sostanza a sollecitare una diversa valutazione del fatto.

  • art. 2, co. 26, legge n. 335 del 1995

    Norma posta a fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista; la Corte la assume come disciplina rilevante per l'iscrizione d'ufficio, ma non per il regime delle sanzioni nel periodo anteriore alla disciplina successiva.

  • art. 53, co. 1, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato nel quadro delle contestazioni sull'attività professionale e sul reddito prodotto, senza autonoma decisività nella soluzione della causa.

  • art. 116, co. 8, legge n. 388 del 2000

    Norma sulle sanzioni civili per omissione o evasione contributiva; la Corte, alla luce della pronuncia costituzionale sopravvenuta, ha escluso la debenza delle sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della disciplina del 2011.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato nel motivo sul quantum e sui pagamenti effettuati, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • art. 2041 c.c.

    Richiamato nel motivo sul quantum e sui pagamenti effettuati, ma non decisivo nella motivazione finale.

  • artt. 2730, 2733 c.c.

    Invocati per contestare la natura confessoria delle dichiarazioni nel ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto non necessario qualificare tali dichiarazioni come confessione, essendo sufficiente il loro valore di ammissione difensiva.

  • art. 136 Cost.

    Usato per affermare l'applicabilità alla controversia della declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, con effetto caducatorio della disciplina incompatibile per il periodo rilevante.

  • art. 18, co. 12, d.l. n. 87 del 2011 convertito nella legge n. 111 del 2011

    Dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa ma tenuti alla Gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 21 legge n. 6 del 1981

    Richiamato quale base del regime previdenziale degli ingegneri e architetti iscritti ad altre gestioni obbligatorie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sul rinvio, il giudice di merito può compiere gli accertamenti di fatto rimessi dal precedente giudizio rescindente, purché resti nei limiti del thema devolutum; la violazione dell'art. 384 c.p.c. non ricorre se la questione fattuale è stata effettivamente lasciata aperta.
  • Il vizio di motivazione o di valutazione delle prove non può essere surrettiziamente trasformato in violazione di legge o in deduzione generica di mancata prova: occorre specificare il fatto decisivo, il suo dibattito processuale e l'eventuale omesso esame rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Il contegno processuale della parte e le sue ammissioni difensive possono costituire elemento probatorio idoneo a fondare l'accertamento del fatto controverso, anche quando non integrino una confessione in senso tecnico.
  • In materia di sanzioni civili previdenziali, una sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale può escludere la debenza delle somme anche per periodi anteriori alla disciplina censurata, se la declaratoria colpisce la norma applicabile al caso e opera nel quadro dell'art. 136 Cost.
  • Se la sanzione è collegata a un omesso versamento per un periodo antecedente alla norma che poi ha disciplinato la materia, il giudice deve verificare se la disciplina sopravvenuta o la pronuncia costituzionale esentano il soggetto dal pagamento delle sanzioni, pur restando ferma l'obbligazione contributiva principale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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