Cassazione Civile, Ordinanza n. 16409/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria proposta da due creditori bancari contro un accordo di separazione consensuale omologato nel 2015 tra i coniugi, con cui il marito aveva attribuito alla moglie la piena proprietà di un appartamento e di quote di altri immobili, oltre a prevedere un vincolo di destinazione sugli stessi beni per il mantenimento dei figli. Le banche sostenevano che tali attribuzioni fossero state poste in essere in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, una delle quali ancora litigiosa, e chiedevano in via principale la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.; in subordine chiedevano il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. pari al valore di mercato degli immobili. In primo grado l'azione era stata accolta solo in parte, con inefficacia riconosciuta nei confronti di una sola banca e rigetto quanto al vincolo di destinazione; in appello la decisione veniva riformata, con estensione dell'inefficacia anche al vincolo e riconoscimento della legittimazione di entrambe le creditrici nei limiti dei rispettivi crediti dedotti. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: hanno contestato, tra l'altro, la sussistenza degli elementi soggettivi della revocatoria per gli atti anteriori al sorgere del credito, lamentando che la Corte territoriale avesse confuso dolo generico e dolo specifico e avesse basato la decisione su presunzioni inidonee e sul mero clamore mediatico del commissariamento della banca; hanno inoltre censurato la valutazione sulla pretesa creditoria litigiosa, la qualificazione di un accordo con uno dei condebitori come patto di non chiedere e non come remissione/transazione, la legittimazione attiva della banca in liquidazione coatta amministrativa dopo la cessione dei crediti all'ente ponte, l'ammissibilità della domanda relativa al vincolo di destinazione, la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria e la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla revocatoria, confermando che, per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito e a titolo oneroso, occorre la dolosa preordinazione del debitore al pregiudizio delle future ragioni creditorie e la partecipazione consapevole del terzo, requisiti che la Corte d'appello aveva correttamente desunto da una pluralità di indizi: conoscenza del commissariamento e delle indagini ispettive, breve intervallo temporale tra tali fatti e l'accordo di separazione, struttura dell'accordo tale da spogliare il debitore del patrimonio e vincolarlo al mantenimento dei figli, consapevolezza della moglie del contesto patrimoniale e professionale del marito. Ha dichiarato inammissibili le censure che in realtà miravano a una diversa ricostruzione del merito, quelle sulla presunta valorizzazione illegittima del fatto notorio, sulla legittimazione attiva della banca in L.C.A. e sulla domanda relativa al vincolo di destinazione, e ha ritenuto infondati i motivi sulla prescrizione e sulle spese, confermando che il valore della controversia va parametrato al credito tutelato. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1; comma 3; comma 5
Per l'azione revocatoria, se l'atto dispositivo è anteriore al credito e a titolo oneroso, occorre la dolosa preordinazione del debitore al pregiudizio del creditore futuro e la partecipazione consapevole del terzo; il giudice può valutare l'intera operazione economico-giuridica nel suo complesso.
L'inefficacia dell'atto revocato opera nei confronti del creditore vittorioso nei limiti del credito tutelato.
Le doglianze miravano a contestare l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se basate su indizi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è deducibile una mera diversa lettura del quadro indiziario.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti erroneamente ritenuti notori; non basta contestare la valutazione delle prove.
La scelta e la valutazione delle prove ritenute più idonee appartengono al giudice di merito.
L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto impugnato.
La prescrizione si interrompe con un atto che costituisca esercizio del diritto; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la domanda introduttiva letta in combinazione con le ulteriori allegazioni.
L'istanza di sospensione del giudizio è stata correttamente rigettata dai giudici di merito.
La nullità della citazione non è stata ravvisata; la domanda è stata considerata sufficientemente introdotta e poi precisata in corso di causa.
La precisazione/modifica della domanda in memoria è ammissibile se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudica il contraddittorio.
La rinuncia o transazione del creditore con uno dei debitori solidali non si estende automaticamente agli altri se non vi è dichiarazione di volerne profittare; nel caso concreto il patto è stato qualificato come patto di non chiedere nei confronti del solo debitore interessato.
La Corte ha escluso che il verbale richiamato producesse effetti remissori estensibili agli altri debitori solidali.
La legittimazione ad agire va valutata rispetto al titolare affermato del diritto azionato, ma la questione della titolarità del credito risarcitorio è stata ritenuta rimessa al separato giudizio di merito.
Il vincolo di destinazione apposto sui beni è stato ritenuto suscettibile di revocatoria, in quanto parte dell'assetto dispositivio complessivo pregiudizievole per i creditori.
È stata confermata l'annotazione della sentenza nei registri immobiliari.
Le spese sono state regolate secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria relativa ad atti dispositivi anteriori al sorgere del credito e compiuti a titolo oneroso, non basta la mera consapevolezza del possibile pregiudizio: occorre che l'atto sia stato posto in essere in funzione del futuro indebolimento della garanzia patrimoniale, con partecipazione consapevole del terzo beneficiario.
- Quando il trasferimento patrimoniale avviene nell'ambito di un accordo di separazione, il giudice deve valutare l'intera operazione economico-giuridica nella sua unitarietà, potendo desumere il consilium fraudis e la partecipatio fraudis da una pluralità di indizi concordanti.
- La valutazione delle presunzioni semplici è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito utilizza fatti privi di gravità, precisione o concordanza; non è invece consentito chiedere una nuova lettura del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti indebitamente ritenuti notori, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove acquisite.
- In tema di revocatoria, la domanda può investire anche atti accessori o funzionalmente collegati all'assetto dispositivo complessivo, se già ricompresi nella vicenda sostanziale dedotta e specificati in corso di causa senza alterare il contraddittorio.
- Ai fini della prescrizione dell'azione revocatoria e della determinazione del valore della causa, rileva il credito per cui si agisce, non il valore dei beni trasferiti, trattandosi di rimedio conservativo volto a rendere nuovamente aggredibili i beni sottratti alla garanzia patrimoniale.
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