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Sentenza

Sentenza n. 2200/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli del 05/06/2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-NA/L/Q/2023/105027 rilasciato in data 01/05/2023.

Giustizia amministrativa202504668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e contestuale rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore e il contestuale rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Era entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato, ma il datore di lavoro originario era divenuto irreperibile e non aveva provveduto alla stipula del contratto di soggiorno né alla produzione della documentazione richiesta, arrivando anche a disconoscere l'istanza. Il ricorrente sosteneva che tali condotte fossero esclusivamente imputabili al datore di lavoro, che egli avesse agito in buona fede e che, dopo l'ingresso, avesse reperito una nuova occupazione, documentata mediante comunicazione UNILAV e buste paga. Deduceva violazione degli artt. 4, 5, commi 5 e 6, 22, 24 e 24-bis del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 42, comma 2, della legge n. 73/2022, degli artt. 8-bis, 9 e 31 del d.P.R. n. 394/1999, dell'art. 3 della legge n. 241/1990, delle circolari ministeriali richiamate e dell'art. 8 CEDU, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità. Contestava inoltre l'assunto prefettizio secondo cui il permesso per attesa occupazione sarebbe stato possibile soltanto in presenza di un precedente rapporto di lavoro o di una causa di forza maggiore, non ravvisabile nella mera indisponibilità del datore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le irregolarità poste a fondamento della revoca fossero imputabili esclusivamente al datore di lavoro e non al lavoratore straniero, entrato legalmente in Italia facendo affidamento sulla regolarità della procedura. La buona fede del ricorrente risultava inoltre corroborata dalla collaborazione con le autorità e dalla tempestiva ricerca e instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Il giudice ha affermato che, quando la mancata formalizzazione del rapporto promesso dipende da cause non riconducibili allo straniero, questi non può perdere il titolo di soggiorno e deve potersi avvalere, per identità di ratio con l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, del permesso per attesa occupazione. Il disconoscimento dell'istanza o il sospetto uso fraudolento della procedura da parte del datore non sono sufficienti a giustificare la revoca nei confronti del lavoratore incolpevole, in assenza di prova del suo coinvolgimento o della sua consapevolezza. La revoca sarebbe stata legittima, ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, solo in presenza di una simulazione del rapporto finalizzata all'ingresso di un soggetto privo dei requisiti, con il concorso o la consapevolezza di quest'ultimo. La Prefettura, inoltre, avrebbe dovuto valutare la sopravvenuta e documentata nuova occupazione, quale elemento rilevante nell'esercizio del potere e nel giudizio sulla posizione concreta dello straniero. La mancata ponderazione di tale sopravvenienza ha integrato difetto di istruttoria e di motivazione, oltre a violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento. Il TAR ha disposto la riedizione del potere, imponendo all'Amministrazione di rivalutare la posizione dello straniero considerando la sua incolpevolezza e l'inserimento lavorativo. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 1.200,00 oltre accessori in favore del difensore; le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Per identità di ratio, consente di tutelare lo straniero rimasto privo del rapporto di lavoro per cause non a lui imputabili mediante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    La revoca del nulla osta per frode o falsificazione rileva quando il rapporto di lavoro sia simulato per consentire l'ingresso di un soggetto privo del titolo, con il concorso o la consapevolezza dello straniero.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998

    La posizione dello straniero deve essere valutata considerando le circostanze concrete, la sua incolpevolezza e le esigenze di tutela derivanti dall'ingresso regolare.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, che nel caso concreto avrebbe dovuto confrontarsi con l'estraneità del lavoratore alle irregolarità e con la sopravvenuta nuova occupazione.

  • art. 8 CEDU

    È richiamato quale parametro di tutela della vita privata e familiare e dell'integrazione sociale dello straniero, da considerare nel bilanciamento degli interessi.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede la riduzione alla metà degli importi per la liquidazione del compenso del difensore nel patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può fondarsi esclusivamente su inadempimenti o dichiarazioni del datore di lavoro quando il lavoratore straniero sia entrato regolarmente in Italia e non vi siano elementi di coinvolgimento o consapevolezza dello stesso nelle irregolarità.
  • Quando la mancata instaurazione o formalizzazione del rapporto di lavoro promesso dipende da cause non imputabili allo straniero, questi deve poter ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, per identità di ratio con l'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
  • La frode rilevante ai fini della revoca del nulla osta richiede una simulazione del rapporto di lavoro finalizzata all'ingresso illegittimo dello straniero e il coinvolgimento o la consapevolezza di quest'ultimo; il solo disconoscimento dell'istanza da parte del datore non è sufficiente.
  • Nel rivalutare la posizione dello straniero, l'Amministrazione deve considerare le sopravvenienze fattuali documentate, compresa l'instaurazione di una nuova occupazione, motivando specificamente sul loro rilievo.
  • L'adozione di conseguenze sfavorevoli per il lavoratore incolpevole, a causa di condotte del datore di lavoro, viola i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento se non è preceduta da un'individualizzazione della responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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