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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08309/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione del diritto di difesa dovuta alla mancata notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato. Per errore di omonimia la cancelleria avrebbe inviato la PEC contenente il decreto all'Avv. Domenico Chindamo (classe 1970) anziché all'Avv. Domenico Marco Maria Chindamo, nominato difensore di fiducia e domiciliatario. Di conseguenza il difensore di fiducia ha avuto contezza della fissazione dell'udienza solo dopo la pronuncia della sentenza di appello, impedendo l'esercizio di facoltà processuali quali richiesta di trattazione orale, deposito di motivi aggiunti o memorie conclusive, e violando il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Dall'accesso agli atti è emerso che il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato ad un omonimo e non al difensore nominato dall'imputato; il difensore di fiducia non ha partecipato al giudizio di appello. Sussistendo l'omesso avviso al difensore di fiducia la Suprema Corte ha rilevato la nullità assoluta per lesione sostanziale ed inemendabile del diritto di difesa, in conformità a consolidata giurisprudenza. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per il nuovo giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che descrive il reato oggetto del processo (ricettazione). La decisione è principalmente di natura processuale; il rilievo della norma è riferito all'oggetto della condanna impugnata.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità delle notificazioni e le relative conseguenze. La Corte ha ritenuto che la notifica fatta ad un diverso difensore determini nullità quando ne derivi lesione del diritto di difesa.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma concernente le notificazioni alle parti e ai difensori; interpretata in senso che la notifica deve raggiungere il difensore effettivamente autorizzato per garantire il contraddittorio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità di notifica (anche tramite PEC); la Corte ha valutato che la corretta individuazione del destinatario è essenziale e l'errore di indirizzamento produce vizio della notificazione.

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma sulle conseguenze delle nullità; applicata per riconoscere l'assoluta nullità della sentenza di appello quando l'omesso avviso al difensore di fiducia ha pregiudicato il diritto di difesa.

  • art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Prevedono il procedimento con contraddittorio scritto in particolari ipotesi; citati per informare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali e successive modifiche.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan e altre pronunce richiamate)

    Principio ricorrente secondo cui l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per il giudizio di appello determina nullità assoluta qualora il difensore non abbia partecipato al giudizio, per la inemendabile lesione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di fissazione dell'udienza deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato: l'errata notificazione ad un omonimo può produrre nullità assoluta se il difensore di fiducia non ha partecipato al giudizio.
  • Se il difensore che riceve la notifica dichiara di non essere stato nominato, la cancelleria deve accertare tempestivamente l'errore e porre rimedio; l'omessa rettifica e la celebrazione del giudizio senza il difensore nominato espongono la sentenza a annullamento.
  • La violazione dell'obbligo di avviso al difensore di fiducia configura, quando ne deriva l'effettiva lesione del contraddittorio, una nullità sostanziale inemendabile (annullamento e nuovo giudizio), e non una mera irregolarità sanabile.
  • In situazioni simili il difensore o l'imputato devono conservare e produrre immediatamente documentazione di nomina/domiciliazione e delle notifiche ricevute per dimostrare l'errore e la sua tempistica.
  • Per ridurre il rischio di omonimie è consigliabile indicare per le notifiche dati identificativi completi (nome completo, codice fiscale/partita IVA, PEC) e verificare tempestivamente le comunicazioni di cancelleria; inoltre chi riceve per errore una notifica deve subito informare la cancelleria e la controparte.
  • Quando la nullità è accertata in sede di legittimità, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata e disporre che il nuovo giudizio si svolga davanti ad altra sezione della Corte territoriale per garantire imparzialità e regolarità procedurale.

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