Cassazione Penale, Ordinanza n. 14598/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)
La controversia
Il difensore del detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il precedente diniego del Magistrato di Sorveglianza alla concessione della liberazione anticipata speciale. La censura principale riguardava la dedotta omessa risposta a due dei tre motivi formulati nel reclamo. Quanto alla liberazione anticipata ex art. 54 ord. pen., il ricorrente contestava il mancato accoglimento della richiesta. Quanto al c.d. "indultino", domandava in sostanza il riconoscimento dell'estinzione della pena per effetto della sospensione condizionata dell'esecuzione prevista dalla legge n. 207 del 2003.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la doglianza relativa alla liberazione anticipata, perché non si confrontava specificamente con la motivazione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva richiamato e condiviso le ragioni del primo giudice: mancata partecipazione all'opera di rieducazione per i reati commessi nei periodi considerati e precedente rigetto, nel 2016, di analoga richiesta per periodi quasi sovrapponibili. Quanto alla richiesta relativa al c.d. "indultino", la Corte ha osservato che la declaratoria di estinzione della pena in esito alla sospensione condizionata dell'esecuzione spetta al giudice dell'esecuzione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il parametro normativo invocato per la liberazione anticipata; la Corte non ne discute il contenuto generale, ma rileva che il diniego era sorretto da motivazione non specificamente censurata.
Richiamata in relazione al c.d. "indultino" e alla sospensione condizionata dell'esecuzione della pena.
Non citato espressamente nel testo, quindi non inserito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata e si limita a reiterare censure già respinte.
- In materia di liberazione anticipata, il giudice può legittimamente fondare il diniego sul difetto di partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, anche valorizzando la natura e la reiterazione dei reati commessi nei periodi considerati.
- Se la questione riguarda l'estinzione della pena per la sospensione condizionata dell'esecuzione prevista dalla legge n. 207 del 2003, la relativa declaratoria appartiene al giudice dell'esecuzione e non al giudice della sorveglianza.
- La mancata specifica confutazione delle rationes decidendi del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
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