Salta al contenuto
Legge

LEGGE 1 agosto 2003, n. 207

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.

Normativa italiana003G0241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Introduce la sospensione condizionata della parte residua della pena detentiva fino a 2 anni per il condannato che ha già scontato almeno la metà della pena; beneficio concedibile una sola volta. Prevede esclusioni per reati gravi, delinquenza abituale e altri casi previsti, obblighi di controllo (presentazione in ufficio di polizia, obbligo di dimora, divieto di espatrio) e revoca per inosservanza o per nuovo delitto non colposo con pena ≥6 mesi entro 5 anni; decorso di 5 anni estingue la pena. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune previsioni (sentenze 2005 e 2006).

Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva (max 2 anni)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.