LEGGE 1 agosto 2003, n. 207
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce la sospensione condizionata della parte residua della pena detentiva fino a 2 anni per il condannato che ha già scontato almeno la metà della pena; beneficio concedibile una sola volta. Prevede esclusioni per reati gravi, delinquenza abituale e altri casi previsti, obblighi di controllo (presentazione in ufficio di polizia, obbligo di dimora, divieto di espatrio) e revoca per inosservanza o per nuovo delitto non colposo con pena ≥6 mesi entro 5 anni; decorso di 5 anni estingue la pena. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune previsioni (sentenze 2005 e 2006).
Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva (max 2 anni)
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