Parere n. 987/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della difesa ed il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per l’annullamento del giudizio di inidoneità prot.n.406833/2-15 del 27 novembre 2023 reso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del giudizio di inidoneità psico-fisica prot. n. 406833/2-15 del 27 novembre 2023, reso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici dell’Arma dei Carabinieri.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, è stato giudicato non idoneo per la presenza di un indice di massa corporea inferiore a 20, pari a 18,63, ricondotto alla voce relativa alla morfologia generale e alla costituzione somatica. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e la contraddittorietà del giudizio rispetto a una certificazione medica di parte. La questione concerne la legittimità del giudizio sanitario militare, la sufficienza della motivazione, l’eventuale rilevanza della certificazione privata e delle circostanze sopravvenute, nonché il carattere vincolato dell’accertamento alla luce del bando, del d.m. 4 giugno 2014 e del d.P.R. n. 90 del 2010.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati congiuntamente i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Il giudizio di inidoneità è stato ritenuto conforme ai requisiti specifici previsti dal bando e dalla disciplina tecnica applicabile, in particolare quanto al coefficiente 2 nell’apparato CO-costituzionale e alle imperfezioni o infermità contemplate dal d.m. 4 giugno 2014. Il provvedimento è stato qualificato come vincolato, o comunque dovuto, non residuando alla Commissione margini di discrezionalità una volta accertato il mancato possesso del requisito. Il richiamo alle norme applicabili è stato considerato sufficiente ai fini della motivazione. La valutazione deve essere compiuta con riferimento al momento dell’accertamento, secondo il principio tempus regit actum; eventuali circostanze successive, anche favorevoli, sono irrilevanti. In base all’art. 580 del d.P.R. n. 90 del 2010, gli accertamenti di idoneità al servizio militare spettano esclusivamente agli organi sanitari militari competenti e non possono essere contraddetti da certificazioni mediche di parte, riferite a una situazione diversa o successiva rispetto a quella verificata dalla Commissione.
Osservazioni
Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990
Il motivo è infondato. Il giudizio di inidoneità costituisce atto vincolato, o comunque dovuto, una volta accertato il mancato possesso del requisito sanitario previsto dal bando e dalla disciplina applicabile. Il richiamo alle norme e ai criteri tecnici regolanti la materia è sufficiente a motivare il provvedimento.
Carenza di istruttoria
Il motivo è infondato. Dalla documentazione in atti risulta che la Commissione per gli accertamenti psico-fisici ha applicato i criteri previsti dal d.m. 4 giugno 2014, dal d.P.R. n. 90 del 2010 e dal bando di concorso, rilevando un indice di massa corporea pari a 18,63.
Contraddittorietà con la certificazione medica di parte
Il motivo è infondato. Gli accertamenti di idoneità al servizio militare sono riservati agli organi sanitari militari competenti e la loro valutazione non può essere superata da certificazioni mediche private, anche perché l’accertamento deve riferirsi alla situazione esistente al momento della visita.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, del bando di concorso
Prevede la verifica dell’idoneità psico-fisica dei candidati.
art. 10, comma 3, del bando di concorso
Richiede il possesso del coefficiente 2 nell’apparato CO-costituzionale quale requisito specifico per il reclutamento.
art. 10, comma 6, lett. b), del bando di concorso
Prevede il giudizio di inidoneità per i candidati affetti da imperfezioni o infermità contemplate dal d.m. 4 giugno 2014.
Invocato dal ricorrente quanto all’obbligo di motivazione; il Consiglio di Stato lo ritiene rispettato mediante il richiamo alle norme applicabili, trattandosi di atto vincolato.
d.m. 4 giugno 2014
Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare.
Stabilisce i criteri tecnici e i coefficienti rilevanti per l’accertamento dell’idoneità, tra cui quelli relativi alla costituzione somatica.
Ricompreso dal parere tra le disposizioni che individuano, quali cause di non idoneità, le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, inclusa la gracilità di costituzione.
È interpretato nel senso che l’accertamento dell’idoneità al servizio militare spetta esclusivamente agli organi sanitari militari competenti e non può essere contraddetto da certificazioni di parte.
Richiamato quanto alla completezza della decisione rispetto alle questioni rilevanti dedotte.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso e la disciplina tecnica stabiliscono requisiti sanitari puntuali e vincolanti, il giudizio di non idoneità adottato all’esito dell’accertamento competente costituisce atto vincolato, o comunque dovuto, una volta verificato il mancato possesso del requisito.
- Per un provvedimento sanitario concorsuale vincolato, la motivazione può ritenersi sufficiente mediante l’indicazione del requisito non posseduto e il richiamo alle disposizioni normative e tecniche applicate, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali.
- La legittimità del giudizio di idoneità psico-fisica deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell’accertamento, secondo il principio tempus regit actum; le circostanze sopravvenute, anche favorevoli, non incidono sulla legittimità originaria del provvedimento.
- Gli accertamenti sull’idoneità al servizio militare spettano agli organi sanitari militari individuati dalla legge e la loro valutazione non può essere contraddetta, ai fini del giudizio concorsuale, da certificazioni mediche di parte riferite a una diversa valutazione o a un momento successivo.
- Nel ricorso straordinario, il rispetto del contraddittorio è assicurato quando la relazione ministeriale è regolarmente trasmessa al ricorrente.
Giudizio di inidoneità psico-fisica nel concorso per allievi carabinieri
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato al concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale contro il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. È stato impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica adottato dalla Commissione competente, motivato dalla presenza di un indice di massa corporea inferiore a 20, pari a 18,63, riferito alla morfologia generale e alla costituzione somatica.
Svolgimento del procedimento
Il ricorso è stato notificato il 22 marzo 2024. Il Ministero della difesa ha trasmesso la relazione istruttoria il 9 maggio 2024, concludendo per il rigetto. La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale è stata regolarmente comunicata al ricorrente e che, pertanto, il contraddittorio procedimentale è stato rispettato.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha contestato il provvedimento per:
- violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, sotto il profilo della motivazione;
- eccesso di potere per carenza di istruttoria;
- contraddittorietà del giudizio della Commissione rispetto a una certificazione medica rilasciata da un perito di parte.
Disciplina applicabile e natura del giudizio
La Sezione ha ricondotto il giudizio di inidoneità al mancato possesso di un requisito specifico previsto dal bando e dalla normativa tecnica applicabile. In particolare, il d.m. 4 giugno 2014 disciplina l’accertamento delle imperfezioni e infermità che determinano la non idoneità al servizio militare e i criteri per la definizione del profilo sanitario. L’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010 contempla, tra le cause di non idoneità, le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, comprendendo la gracilità di costituzione.
Il bando richiedeva inoltre, all’art. 10, comma 3, il coefficiente 2 nell’apparato CO-costituzionale e prevedeva, all’art. 10, comma 6, lett. b), l’inidoneità dei candidati affetti dalle imperfezioni o infermità contemplate dal d.m. 4 giugno 2014.
Secondo il Consiglio di Stato, una volta accertato il mancato possesso del requisito sanitario, la Commissione non dispone di margini di discrezionalità: il provvedimento assume natura vincolata, se non addirittura dovuta.
Motivazione e istruttoria
La censura relativa alla motivazione è stata respinta. Poiché il giudizio si fonda sull’applicazione di requisiti normativi e tecnici predeterminati, il richiamo alle disposizioni applicabili e al dato sanitario rilevato è stato ritenuto sufficiente.
È stata respinta anche la censura di carenza di istruttoria, poiché dagli atti risultava che la Commissione aveva applicato i criteri previsti dal bando, dal d.m. 4 giugno 2014 e dal d.P.R. n. 90 del 2010.
Valore degli accertamenti sanitari militari
Richiamando l’art. 580 del d.P.R. n. 90 del 2010 e la giurisprudenza considerata consolidata, la Sezione ha affermato che l’accertamento dell’idoneità al servizio militare deve essere effettuato esclusivamente mediante le visite generali e specialistiche dei competenti organi sanitari militari.
Una certificazione medica di parte non è idonea a contraddire il giudizio della Commissione. L’accertamento, infatti, deve fotografare la situazione fisica del candidato al momento della visita e non può essere sostituito da una diversa valutazione privata.
Rilevanza delle circostanze successive
La legittimità del provvedimento deve essere verificata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum. Sono quindi irrilevanti eventuali circostanze sopravvenute, anche se favorevoli al candidato, perché non incidono sulla legittimità originaria del giudizio di inidoneità.
Conclusione
La Sezione ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 977/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 978/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 giu 2026Parere n. 980/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →