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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24658/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione contro la conferma, da parte della Corte d'Appello di Napoli, della condanna di RULLO BIAGIO per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) e della confisca dei beni ai sensi dell'art. 12bis D.Lgs. 74/2000. Il ricorrente Rullo ha dedotto mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (contestando la simulazione/fraudolenza della vendita, la certezza del debito tributario e la fondatezza degli elementi probatori), nonchè censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Il terzo interessato, Gruppo Immobiliare L.G. s.r.l., ha impugnato la confisca sostenendo la violazione del diritto di partecipazione al processo per la mancata notifica dell'avviso ex art. 104-bis disp. att. c.p.p., invocando altresì principi sovranazionali (CEDU, Direttiva 2014/42, Carta dei Diritti UE) e prospettando, in subordine, questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: la mancata citazione del terzo ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. costituisca, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una mera irregolarità quando il terzo non rivesta la qualifica di parte processuale e che i rimedi nei confronti della confisca sono esperibili in sede esecutiva; la motivazione della sentenza di merito e del GUP era congrua e fondava adeguatamente la qualificazione della vendita come simulata/fraudolenta e la conseguente confisca ex art. 12bis D.Lgs. 74/2000; le censure sul debito tributario e sugli elementi psicologici del reato attengono al merito e non sono riesaminabili in cassazione. Ha quindi confermato la condanna di RULLO BIAGIO (pena di 1 anno e 4 mesi) e la confisca dei beni, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 11, D.Lgs. n. 74/2000

    La norma punisce gli atti dispositivi fraudolenti o simulati volti a rendere inefficace la procedura di riscossione. E' richiesto un quid pluris di artificio/inganno; non è necessario che la riscossione coattiva sia effettivamente intervenuta: è sufficiente l'idoneità ex ante della condotta a ostacolarla.

  • art. 12bis, D.Lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca dei beni che costituiscono profitto o prezzo del reato salvo che appartengano a persona estranea al reato. La Corte ha ritenuto che la società acquirente non fosse in buona fede e che pertanto la confisca fosse applicabile.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di avviso al terzo interessato nel procedimento di sequestro finalizzato alla confisca. La Cassazione, conformemente alla propria giurisprudenza, ha qualificato la mancata citazione del terzo non parte come mera irregolarità che non inficia automaticamente la confisca, rimettendo al terzo ulteriori rimedi in sede esecutiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la loro concessione o esclusione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Il sistema di garanzie processuali è riservato alle parti; non riconosce la facoltà del terzo non citato di costituirsi nel giudizio di cognizione, principio richiamato per giustificare l'irregolarità della mancata citazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma di riferimento per la confisca per delitti presupposti e per l'accertamento della fittizia intestazione; l'art. 104-bis disciplina la posizione dei terzi interessati ma non estende automaticamente il loro status di parti nel giudizio di merito.

  • 7 CEDU; Protocollo n.1 art.1 CEDU; direttiva 2014/42; art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali UE

    Richiamate dalla difesa per profili di tutela della proprietà e di partecipazione al processo; la Corte ha ritenuto che le questioni di conformità a standard sovranazionali possano essere valutate nella fase esecutiva e non giustifichino automaticamente l'annullamento della confisca per la sola omissione della citazione del terzo.

Massime di principio

  • La mancata notifica al terzo interessato ai sensi dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. è, in molti casi, qualificabile come mera irregolarità quando il terzo non ha la qualifica di parte: i rimedi idonei sono in genere quelli esperibili nella fase esecutiva o tramite azioni revocatorie.
  • Per il delitto di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000 non basta un semplice depauperamento patrimoniale: è necessario un elemento di simulazione o fraudolenza (artifici, inganno) che costituisca il quid pluris della condotta.
  • Non è richiesto che la riscossione coattiva si sia effettivamente realizzata: ai fini del reato è sufficiente l'idoneità ex ante della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione.
  • Le questioni attinenti alla valutazione dei fatti (esistenza del debito, modalità delle operazioni, intenzionalità) spettano al giudice di merito e sono difficilmente riesaminabili in cassazione se la motivazione è congrua.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.) è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non contraddittoria.
  • Il terzo che ritenga lesa la propria proprietà da una confisca può agire in sede esecutiva per chiedere la revoca o proporre gli strumenti processuali idonei; la mancata citazione in primo grado non comporta automaticamente l'inopponibilità della confisca.

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