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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32839/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 10020139003439813 (e del relativo credito derivante dalla cartella di pagamento n. 10020060032655185000) per presunte viziosità della notificazione: mancata allegazione della cartella prodromica all'intimazione, notifica tramite consegna a persona convivente senza invio di raccomandata informativa, mancanza della relata o dell'avviso di ricevimento integrale, inosservanza del diritto al contraddittorio endoprocedimentale e contestazione della legittimità della modalità di notificazione adottata dall'agente della riscossione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha confermato che Equitalia ha dimostrato la regolare notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che, una volta provata tale notificazione, sono preclusi al contribuente i vizi concernenti la cartella non tempestivamente impugnati. La Corte ha ritenuto inesistente l'obbligo di produrre in primo grado la copia integrale della cartella quando l'intimazione rinvia chiaramente alla cartella stessa, ha escluso l'obbligo di invio di una raccomandata informativa successiva alla consegna a convivente e ha ritenuto ammissibile la produzione in appello di documenti rilevanti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.400,00 compensi e euro 200,00 esborsi, oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • art. 26, d.P.R. n. 602/1973

    seconda parte del comma 1; comma 5 citato in motivazione

    La notifica della cartella esattoriale può essere effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la consegna al domicilio, anche a persona convivente qualificatasi tale, perfeziona la notifica senza necessità di relata aggiuntiva. L'avviso di ricevimento ha forza di prova dell'esecuzione e la presunzione di conoscenza opera salvo prova dell'impossibilità di prendere cognizione.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione in appello di prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche quando la parte era contumace nel primo grado; perciò la produzione documentale in appello dall'agente della riscossione è ammissibile.

  • art. 19 e art. 21, d.lgs. n. 546/1992

    art. 19 lett. d) e art. 21 (sul termine di 60 giorni dalla notificazione)

    La cartella di pagamento e il ruolo sono atti impugnabili; la notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo e determina l'inizio del termine per impugnare (sessanta giorni). Chi non impugna tempestivamente la cartella non può poi sollevare vizi relativi a quella cartella.

  • art. 7, l. n. 212/2000

    richiamato relativamente agli obblighi informativi e al diritto di difesa

    L'obbligo generale di informazione non comporta, di per sé, l'invalida dell'intimazione quando la notificazione della cartella sia risultata regolare; l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento non è sanzionata di nullità per l'intimazione salvo casi specifici previsti dalla normativa sulle cartelle successive al 2008.

  • art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (conv. L. n. 31/2008)

    richiamato nella motivazione

    La prescrizione dell'indicazione del responsabile del procedimento si applica, secondo la giurisprudenza citata, alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; non rileva come vizio dell'intimazione nella fattispecie esaminata.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato nella motivazione

    Presunzione di conoscenza per l'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione; la notifica perviene al destinatario e si presume la conoscenza salvo che il destinatario provi l'impossibilità, non per sua colpa, di prenderne cognizione.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal concessionario è considerata regolare anche se il plico è stato ritirato da una persona convivente: l'avviso di ricevimento costituisce prova pubblica dell'esecuzione della notifica
  • L'agente della riscossione non ha, in generale, l'onere di depositare in primo grado la copia integrale della cartella se l'intimazione rinvia chiaramente e inequivocabilmente alla cartella stessa con gli estremi identificativi
  • L'assenza di una successiva "raccomandata informativa" o di un'apposita relata non invalida automaticamente la notificazione perfezionata tramite servizio postale con AR
  • La produzione di documenti in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 anche se relativi a fatti anteriori al primo grado, salvo diversa valutazione per abusi o violazioni del principio di lealtà processuale
  • Se la notificazione della cartella è provata, il contribuente può contestare solo vizi propri dell'intimazione ricevuta; i vizi della cartella non tempestivamente impugnati si considerano preclusi
  • La presunzione di conoscenza della notifica può essere superata solo dimostrando l'effettiva ed oggettiva impossibilità a prendere cognizione dell'atto, non con generiche allegazioni

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