Cassazione Penale, Sentenza n. 45285/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava principalmente la mancata retrodatazione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari (in particolare SMS acquisiti in intercettazioni nel procedimento n. 3804/2017 RGNR DDA) già esistevano al momento della prima ordinanza e quindi la seconda misura doveva decorrere retroattivamente. Altri rilievi includevano: (i) l'inutilizzabilità o l'impossibilità di valutare gli SMS per mancata acquisizione/copia alla difesa; (ii) la carenza di motivazione circa il ruolo della ricorrente nell'associazione di tipo mafioso (art. 74 DPR 309/90) e la capacità di conoscere la provenienza dei denari custoditi; (iii) la mancata valutazione del contributo causale della ricorrente nel reato di detenzione/cessione contestato (art. 73 DPR 309/90); (iv) deduzioni aggiunte sulla connessione tra procedimenti e sull'omesso rilascio di copie richieste.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (retrodatazione) e assorbente gli altri. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro, disponendo che il giudice di merito verifichi, alla luce dei criteri giurisprudenziali richiamati, se sussistano i presupposti per applicare la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte ha rilevato errori del Tribunale nell'analisi della desumibilità dagli atti degli elementi giustificanti la seconda ordinanza e nell'assenza di chiarezza sulle date delle dichiarazioni dei collaboratori e sull'origine di talune iscrizioni/collegamenti procedimentali.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
operatività della retrodatazione dei termini della misura cautelare
La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale: la retrodatazione si applica quando le ordinanze riguardano lo stesso fatto diversamente qualificato o fatti diversi con connessione qualificata, e, per fatti desunti da procedimenti diversi, solo se gli elementi giustificanti erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza; la parte che invoca la retrodatazione deve dimostrare la desumibilità degli elementi
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
La Corte valuta che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il ruolo della ricorrente nell'associazione e la conoscenza della provenienza dei proventi, elementi necessari per contestare il reato ai sensi dell'art. 74
delitti di detenzione e cessione di stupefacenti
La Corte osserva che l'ordinanza non ha chiarito il contributo causale della ricorrente rispetto alla detenzione/cessione contestata, specie quando la prova citata è una conversazione successiva al sequestro
associazione di tipo mafioso
Richiamata come fatto collegato nel procedimento originario (n. 3804/2017 RGNR DDA); la presenza di tale procedimento è centrale per valutare la desumibilità degli elementi ai fini della retrodatazione
motivazione degli atti giudiziari
La Corte censura la carenza di motivazione del Tribunale su aspetti fondamentali (data delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevanza degli SMS, collegamenti procedimentali)
art. 268, comma 6, e art. 178 cod. proc. pen.
diritto di accesso e acquisizione di copie degli atti
La Corte richiama che la mancata acquisizione delle copie richieste può incidere sull'utilizzabilità della prova; tuttavia la questione deve essere valutata sullo stato effettivo degli atti e sull'eventuale mancata evasione delle richieste della difesa
art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.
forme di connessione qualificata tra reati
Richiamato nel quadro interpretativo per determinare quando la retrodatazione può operare tra procedimenti diversi: concorso formale, continuazione, connessione teleologica
art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme)
I motivi aggiunti sono formulati anche in relazione a tali lett. per censurare la motivazione e la valutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di merito
Sentenza Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli)
criteri sulla retrodatazione e sui procedimenti diversi
La Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite: retrodatazione consente 'riallineamento' delle misure, ma limita la retrodatazione tra procedimenti diversi; occorre che sussista connessione qualificata e desumibilità degli elementi
Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005 e sent. n. 233/2011
dichiarazioni di illegittimità parziale dell'art. 297, comma 3
Le decisioni costituzionali hanno esteso l'applicabilità della retrodatazione anche quando gli elementi per la nuova ordinanza risultavano già dagli atti al momento della prima, e hanno consentito applicazioni ulteriori rispetto al testo originario della norma
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di una misura cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.) si applica solo se gli elementi giustificanti la seconda misura erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; chi invoca la retrodatazione ha l'onere di provarne la desumibilità
- Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi occorre verificare l'esistenza di una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) e che gli elementi probatori fossero già disponibili alla data della prima ordinanza
- Va distintamente considerato il 'fatto storico' contestato e la prova del fatto: per la retrodatazione è necessario che il fatto, nella sua sostanza, sia anteriore alla prima ordinanza, non soltanto che esistano elementi probatori successivamente raccolti
- Il mancato rilascio o l'omesso deposito di copie di atti (es. file originali di intercettazioni/SMS) può incidere sull'utilizzabilità della prova; la difesa deve documentare le istanze e l'eventuale mancata evasione per far valere il vizio
- Il giudice che decide sul riesame o in sede cautelare deve motivare chiaramente le scelte probatorie, indicando le date rilevanti (es. quando sono state rese le dichiarazioni dei collaboratori) e il nesso temporale tra le condotte contestate e le ordinanze
- In casi simili è opportuno che la difesa richieda formalmente e documenti l'acquisizione dei materiali originali (request al P.M., attestazioni di esito) e precisi la richiesta di retrodatazione con riferimento agli atti già esistenti al momento della prima ordinanza
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