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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45285/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente contestava principalmente la mancata retrodatazione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che gli elementi indiziari (in particolare SMS acquisiti in intercettazioni nel procedimento n. 3804/2017 RGNR DDA) già esistevano al momento della prima ordinanza e quindi la seconda misura doveva decorrere retroattivamente. Altri rilievi includevano: (i) l'inutilizzabilità o l'impossibilità di valutare gli SMS per mancata acquisizione/copia alla difesa; (ii) la carenza di motivazione circa il ruolo della ricorrente nell'associazione di tipo mafioso (art. 74 DPR 309/90) e la capacità di conoscere la provenienza dei denari custoditi; (iii) la mancata valutazione del contributo causale della ricorrente nel reato di detenzione/cessione contestato (art. 73 DPR 309/90); (iv) deduzioni aggiunte sulla connessione tra procedimenti e sull'omesso rilascio di copie richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (retrodatazione) e assorbente gli altri. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro, disponendo che il giudice di merito verifichi, alla luce dei criteri giurisprudenziali richiamati, se sussistano i presupposti per applicare la retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. La Corte ha rilevato errori del Tribunale nell'analisi della desumibilità dagli atti degli elementi giustificanti la seconda ordinanza e nell'assenza di chiarezza sulle date delle dichiarazioni dei collaboratori e sull'origine di talune iscrizioni/collegamenti procedimentali.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    operatività della retrodatazione dei termini della misura cautelare

    La Corte interpreta la norma alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale: la retrodatazione si applica quando le ordinanze riguardano lo stesso fatto diversamente qualificato o fatti diversi con connessione qualificata, e, per fatti desunti da procedimenti diversi, solo se gli elementi giustificanti erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima ordinanza; la parte che invoca la retrodatazione deve dimostrare la desumibilità degli elementi

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

    La Corte valuta che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il ruolo della ricorrente nell'associazione e la conoscenza della provenienza dei proventi, elementi necessari per contestare il reato ai sensi dell'art. 74

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    delitti di detenzione e cessione di stupefacenti

    La Corte osserva che l'ordinanza non ha chiarito il contributo causale della ricorrente rispetto alla detenzione/cessione contestata, specie quando la prova citata è una conversazione successiva al sequestro

  • art. 416-bis cod. pen.

    associazione di tipo mafioso

    Richiamata come fatto collegato nel procedimento originario (n. 3804/2017 RGNR DDA); la presenza di tale procedimento è centrale per valutare la desumibilità degli elementi ai fini della retrodatazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    motivazione degli atti giudiziari

    La Corte censura la carenza di motivazione del Tribunale su aspetti fondamentali (data delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevanza degli SMS, collegamenti procedimentali)

  • art. 268, comma 6, e art. 178 cod. proc. pen.

    diritto di accesso e acquisizione di copie degli atti

    La Corte richiama che la mancata acquisizione delle copie richieste può incidere sull'utilizzabilità della prova; tuttavia la questione deve essere valutata sullo stato effettivo degli atti e sull'eventuale mancata evasione delle richieste della difesa

  • art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    forme di connessione qualificata tra reati

    Richiamato nel quadro interpretativo per determinare quando la retrodatazione può operare tra procedimenti diversi: concorso formale, continuazione, connessione teleologica

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme)

    I motivi aggiunti sono formulati anche in relazione a tali lett. per censurare la motivazione e la valutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di merito

  • Sentenza Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020 (Mazzitelli)

    criteri sulla retrodatazione e sui procedimenti diversi

    La Corte richiama i criteri delle Sezioni Unite: retrodatazione consente 'riallineamento' delle misure, ma limita la retrodatazione tra procedimenti diversi; occorre che sussista connessione qualificata e desumibilità degli elementi

  • Corte Costituzionale, sent. n. 408/2005 e sent. n. 233/2011

    dichiarazioni di illegittimità parziale dell'art. 297, comma 3

    Le decisioni costituzionali hanno esteso l'applicabilità della retrodatazione anche quando gli elementi per la nuova ordinanza risultavano già dagli atti al momento della prima, e hanno consentito applicazioni ulteriori rispetto al testo originario della norma

Massime di principio

  • La retrodatazione dei termini di una misura cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.) si applica solo se gli elementi giustificanti la seconda misura erano desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza; chi invoca la retrodatazione ha l'onere di provarne la desumibilità
  • Se le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi occorre verificare l'esistenza di una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) e che gli elementi probatori fossero già disponibili alla data della prima ordinanza
  • Va distintamente considerato il 'fatto storico' contestato e la prova del fatto: per la retrodatazione è necessario che il fatto, nella sua sostanza, sia anteriore alla prima ordinanza, non soltanto che esistano elementi probatori successivamente raccolti
  • Il mancato rilascio o l'omesso deposito di copie di atti (es. file originali di intercettazioni/SMS) può incidere sull'utilizzabilità della prova; la difesa deve documentare le istanze e l'eventuale mancata evasione per far valere il vizio
  • Il giudice che decide sul riesame o in sede cautelare deve motivare chiaramente le scelte probatorie, indicando le date rilevanti (es. quando sono state rese le dichiarazioni dei collaboratori) e il nesso temporale tra le condotte contestate e le ordinanze
  • In casi simili è opportuno che la difesa richieda formalmente e documenti l'acquisizione dei materiali originali (request al P.M., attestazioni di esito) e precisi la richiesta di retrodatazione con riferimento agli atti già esistenti al momento della prima ordinanza

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