Cassazione Civile, Ordinanza n. 05978/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto dell'aprile 1992, deducendo che l'evento fosse riconducibile a fatti integranti inondazione colposa ascrivibili alla cattiva progettazione e manutenzione di opere idrauliche riferibili a un funzionario/dipendente del Ministero. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del diritto. Il tribunale speciale per le acque pubbliche ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., facendolo decorrere dal rinvio a giudizio dell'ingegnere incaricato dei lavori, o comunque dalla sua condanna penale in primo grado, e ha quindi ritenuto tardive le messe in mora del 2015. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 2935 c.c. e degli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. nonché dell'art. 229 c.p.c., sostenendo che il rinvio a giudizio e la successiva condanna penale non avessero reso conoscibile alla popolazione la responsabilità della pubblica amministrazione e che la decorrenza della prescrizione dovesse essere collocata solo nel 2008/2009, quando si sarebbero conclusi gli accertamenti tecnico-scientifici e il processo penale; hanno inoltre contestato che potesse valorizzarsi, come fatto rilevante, l'indicazione del dies a quo contenuta dagli stessi attori nell'atto introduttivo, trattandosi di un riferimento compiuto in un contesto giurisprudenziale diverso sul termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero individuato specifici errori di diritto nella sentenza impugnata, ma avessero sostanzialmente contrapposto una diversa ricostruzione di merito del momento di conoscenza del nesso causale e, quindi, della decorrenza della prescrizione. Ha inoltre affermato che l'accertamento del dies a quo della prescrizione, quando sorretto da motivazione congrua e non viziata da errori logici o giuridici, è valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Nel caso concreto è stato ritenuto non censurabile l'apprezzamento del TSAP secondo cui il rinvio a giudizio, o comunque la condanna penale di primo grado, costituivano elementi sintomatici sufficienti della conoscibilità della rapportabilità causale del danno alla condotta colposa del funzionario, e non è stata ritenuta sindacabile neppure la valorizzazione della circostanza che gli stessi attori avessero indicato quel momento come decorrenza della prescrizione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; in tema di responsabilità da fatto illecito, ciò coincide con il momento in cui il danneggiato ha o può avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo.
Richiamato dal giudice di merito per applicare il termine di prescrizione collegato al fatto costituente reato nella vicenda di danno da esondazione.
Invocato dai ricorrenti per sostenere una diversa ripartizione dell'onere della prova nell'eccezione di prescrizione; la Corte non ravvisa, però, specifici errori di diritto nella sentenza impugnata.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'uso di presunzioni; la Corte considera la doglianza non idonea a smentire un apprezzamento di merito sulla conoscibilità del danno.
Richiamato dai ricorrenti sul tema della confessione; la Corte esclude che la valorizzazione del dies a quo indicato dagli attori integri confessione o presunzione vincolante.
Richiamato dai ricorrenti per contestare che l'indicazione del termine iniziale della prescrizione potesse essere letta come confessione giudiziale.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge.
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza.
Richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali dopo la riforma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dalla mera verificazione del fatto dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, una conoscenza sufficiente della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo.
- L'accertamento del dies a quo della prescrizione è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e privo di errori di diritto o di evidenti vizi logici.
- Integra errore di sussunzione la decisione che faccia decorrere la prescrizione dalla sola percezione del fatto dannoso, senza individuare elementi fattuali idonei a rendere concretamente esercitabile il diritto risarcitorio mediante una conoscenza tecnico-scientifica del nesso causale.
- La valorizzazione, ai fini della decorrenza della prescrizione, di fatti processuali o probatori che rendano plausibile la conoscibilità della responsabilità altrui rientra nell'apprezzamento di merito e non può essere censurata in cassazione come se si trattasse di una confessione o di una presunzione vincolante, ove la censura si risolva in una diversa lettura del materiale fattuale.
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