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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32175/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società aveva promosso azione risarcitoria contro la banca deducendo che il proprio procuratore speciale, con la collaborazione o la tolleranza di funzionari bancari, aveva sottratto ingenti somme mediante operazioni su assegni. In citazione la pretesa riguardava, in sostanza, l'illegittimo versamento di assegni bancari non trasferibili intestati alla società su un conto personale del procuratore, nonché il cambio per cassa di numerosi assegni. Nel corso del giudizio, con memoria e successiva produzione documentale, la società aveva ampliato l'allegazione anche alla negoziazione di ulteriori assegni trasferibili intestati alla società o a terzi, con accredito sul conto del procuratore, e alla mancata segnalazione delle movimentazioni. La Corte d'appello aveva ritenuto che tali nuove allegazioni integrassero mutatio libelli, perché introducevano un diverso tema di indagine oltre le preclusioni dell'art. 183 c.p.c., e aveva dichiarato inutilizzabili taluni documenti per tardività e per difetto di specificità dell'istanza di esibizione. Il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: violazione degli artt. 112, 163 e 183 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come domanda nuova una mera specificazione dei fatti; violazione degli artt. 153, 183 e 294 c.p.c. per mancata rimessione in termini rispetto a documenti scoperti solo successivamente; nullità della sentenza e violazione di ulteriori norme processuali e dell'art. 119 T.U.B. per l'inutilizzabilità della documentazione e la ritenuta genericità dell'istanza di esibizione; violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 1395 e 1362 c.c. per avere la Corte ritenuto lecite le operazioni del procuratore nonostante il divieto di contrarre con sé stesso; conseguente caducazione del capo sulle domande riconvenzionali della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sulla sussistenza di una mutatio libelli, poiché la società, oltre i termini preclusivi, aveva introdotto una pretesa fondata su fatti costitutivi nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente allegati. Ha chiarito che la rimessione in termini può riguardare il deposito tardivo di documenti relativi a fatti già dedotti, ma non può essere utilizzata per introdurre una domanda nuova fondata su fatti preesistenti mai allegati nell'atto introduttivo. Di conseguenza sono stati respinti anche i motivi relativi all'utilizzabilità delle produzioni documentali successive e alla dedotta violazione dell'art. 119 T.U.B.; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, così come il quinto, relativo alle domande riconvenzionali della banca, dipendente dall'eventuale accoglimento dei motivi precedenti. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita ultrapetizione e per affermare che il giudice non può attribuire un bene diverso da quello domandato; la Corte ha però ritenuto che non vi fosse violazione, bensì corretta qualificazione come domanda nuova

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'insufficienza della lettura della domanda introduttiva; la Corte ha escluso che la domanda originaria comprendesse i fatti successivamente allegati

  • art. 183 c.p.c.

    norma sulle preclusioni istruttorie e assertive: le allegazioni nuove introdotte oltre tale termine sono state ritenute inammissibili perché integravano mutatio libelli

  • art. 153 c.p.c.

    invocato per la rimessione in termini; la Corte ha precisato che la rimessione non consente di introdurre una nuova domanda fondata su fatti non allegati originariamente

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali, senza un autonomo rilievo decisorio nella motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma senza accoglimento

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nelle doglianze processuali

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nelle censure sulla valutazione delle prove

  • art. 119 T.U.B.

    invocato come norma speciale per l'ottenimento di documentazione bancaria; la Corte non ha accolto la censura sulla sua applicazione

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'ordine di esibizione; la Corte d'appello aveva ritenuto errato il presupposto della specificità dell'istanza

  • art. 263 c.p.c.

    richiamato nelle censure processuali, senza autonomo effetto nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere probatorio, ma non decisivo nel ragionamento della Corte

  • art. 360 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 43 L. Assegni

    richiamato quale base della responsabilità della banca negoziatrice per violazione della clausola di intrasferibilità degli assegni non trasferibili

  • art. 1395 c.c.

    invocato per sostenere l'incompatibilità delle operazioni compiute dal rappresentante con sé stesso, ma la censura è rimasta assorbita

  • art. 1324 c.c.

    richiamato per estendere il divieto di contrarre con sé stesso agli atti unilaterali

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per l'inammissibilità dell'istanza di esibizione per genericità

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La mutatio libelli ricorre quando, oltre le preclusioni processuali, la parte introduce fatti costitutivi nuovi e diversi che ampliano il thema decidendum e spostano il centro della controversia; non basta una mera diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti.
  • La rimessione in termini può consentire il deposito tardivo di documenti relativi a fatti già tempestivamente allegati, ma non può sanare l'introduzione di una nuova domanda basata su fatti costitutivi preesistenti mai inseriti nell'atto introduttivo.
  • L'ordine di esibizione e, più in generale, l'acquisizione documentale devono poggiare su un'istanza sufficientemente specifica; la genericità della richiesta può determinarne l'inutilizzabilità.
  • Quando la decisione di merito è correttamente fondata sull'inammissibilità delle nuove allegazioni, restano assorbite le censure che presuppongono l'ammissibilità di quei fatti o dei documenti ad essi relativi.
  • In presenza di ricorso che contesti la qualificazione della domanda e le preclusioni assertive, il giudice di legittimità verifica se il giudice di merito abbia correttamente distinto tra semplice emendatio e mutatio libelli, secondo il criterio del diverso petitum o della diversa causa petendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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