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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20780/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una ex coniuge per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, un atto di retrocessione di un immobile dal figlio al padre, immobile che era stato in precedenza donato e che, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, era divenuto aggredibile dal credito della attrice. I convenuti avevano anche domandato in via riconvenzionale la declaratoria di simulazione assoluta della donazione, ma la domanda era stata rigettata. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inefficace l'atto dispositivo ex art. 2901 c.c. e aveva inoltre confermato la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e la statuizione sulla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con il primo motivo del ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che il bene non sarebbe mai entrato realmente nel loro patrimonio per effetto della simulazione della donazione e che, in ogni caso, il credito dell'attrice era ancora sub iudice in un giudizio di divorzio, con conseguente difetto dei presupposti dell'azione revocatoria o necessità di sospensione ex art. 295 c.p.c. Con il secondo motivo hanno contestato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., negando di aver agito o resistito in mala fede o con abuso del processo. Con il terzo motivo hanno censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto non impugnabile con l'appello la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, richiamando l'art. 136 d.P.R. 115/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché meramente ripropositivo delle difese di merito e privo di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre riaffermato che il credito litigioso è sufficiente a fondare la legittimazione all'azione revocatoria e che il giudizio revocatorio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per la pendenza del giudizio sul credito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché a sua volta meramente oppositivo e perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'art. 96, comma 3, c.p.c. sanziona l'abuso del processo e può operare in caso di resistenza pretestuosa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è opponibile solo con il procedimento speciale ex art. 170 d.P.R. 115/2002, sia se disposta con separato decreto sia se inserita nella sentenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di un credito litigioso; l'atto dispositivo è inefficace verso il creditore se pregiudica la garanzia patrimoniale, senza che rilevi in cassazione una diversa ricostruzione fattuale non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 295 c.p.c.

    La pendenza del giudizio sul credito non impone la sospensione necessaria del giudizio revocatorio, perché l'accertamento del credito non costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla revocatoria.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle tesi di merito senza una critica specifica e comparativa della sentenza impugnata, traducendosi in un 'non motivo'.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La norma ha funzione sanzionatoria pubblicistica dell'abuso del processo, è applicabile d'ufficio in caso di soccombenza e colpisce la condotta oggettivamente pretestuosa di chi agisce o resiste in giudizio abusando dello strumento processuale.

  • art. 136 d.P.R. 115/2002

    La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si impugna con l'appello, ma con il rimedio speciale previsto dall'art. 170 d.P.R. 115/2002.

  • art. 170 d.P.R. 115/2002

    Costituisce l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia che il provvedimento sia autonomo sia che sia inserito nella sentenza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando si limita a riproporre le difese già svolte in appello senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il credito ancora litigioso può fondare la legittimazione all'azione revocatoria ordinaria; la pendenza del giudizio di accertamento del credito non comporta, di regola, sospensione necessaria del giudizio revocatorio.
  • Ai fini della revocatoria non è decisivo che la parte ricorrente prospetti una diversa ricostruzione fattuale del rapporto o del trasferimento del bene, se tale ricostruzione non si confronta con gli accertamenti di merito censurati.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una valutazione oggettiva di abuso del processo, come la resistenza pretestuosa o dilatoria, ed è autonoma rispetto alle altre forme di responsabilità aggravata.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è devolvibile con l'appello, dovendo essere fatta valere con lo speciale rimedio previsto dal testo unico sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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