Cassazione Penale, Sentenza n. 15675/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 13/07/2021. Tafciu Ilir lamentava vizio di motivazione per la mancata motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e sulla commisurazione della pena. Mahmuti Jetmir deduceva vizio di motivazione per la mancata motivazione sull'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. Entrambi avevano, però, concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., rinunciando ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che, in forza dell'art. 599 bis c.p.p. (reintroduzione del patteggiamento in appello), la rinuncia ai restanti motivi operata dagli imputati al momento dell'accordo sulla pena esclude la possibilità di devolvere al giudice di appello e, conseguentemente, la possibilità di impugnare in cassazione i profili su cui si è rinunciato. Quanto poi all'aggravante contestata a Tafciu, il Collegio ha osservato che la sua sussistenza risultava evidentemente dalla lettura del capo di imputazione (ingente quantità di cocaina e numero di dosi), rendendo generica la censura sulla motivazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Dispositivo che consente il concordamento della pena in sede di appello; la rinuncia ai restanti motivi fatta dall'imputato limita la cognizione del giudice di appello e rende inammissibili i successivi ricorsi in cassazione sulle questioni rinunciate
Norma che ha introdotto l'art. 599 bis c.p.p.; contestualizza la reintroduzione del patteggiamento in appello
Richiamato come la norma che disciplina le forme di richiesta dalle parti; l'art. 599 bis rinvia alle forme previste dall'art. 589 per la richiesta concordata
Riferimento alla partecipazione a concorso di persone nel reato (contestazione di concorso di reati)
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona il traffico e detenzione illeciti di stupefacenti; è la fattispecie penale di riferimento per il reato contestato
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante prevista per quantità rilevanti di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la sua sussistenza fosse evidente dalla massiva quantità di cocaina indicata nell'imputazione
Norme sulle cause di non punibilità o estinzione del reato; la Corte ha precisato che, se le questioni relative a tali cause sono state rinunciate nell'ambito dell'accordo sulla pena, il giudice d'appello non è tenuto a motivare sul loro mancato accoglimento
Decreto che aveva in passato abrogato una precedente disciplina similare; la sentenza richiama la giurisprudenza anteriore e successiva alle modifiche legislative per spiegare il principio secondo cui la rinuncia preclude la cognizione del giudice
Massime di principio
- Se l'imputato concorda la pena in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p. e rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, non può poi sollevare in cassazione le questioni sulle quali ha rinunciato
- La rinuncia ai motivi nell'ambito del patteggiamento in appello costituisce preclusione processuale della cognizione del giudice sugli aspetti non devoluti e quindi comportamento che rende il ricorso per cassazione inammissibile
- Per contestare in cassazione profili come aggravanti o misure di sicurezza, tali profili devono essere riservati e non rinunciati già in sede di accordo in appello; in mancanza, la censura sarà inammissibile
- Quando la sussistenza di un'aggravante è evidente 'ictu oculi' dalla lettura dell'imputazione (p.es. quantità ingente di sostanza), una censura generica sulla mancata motivazione difficilmente reggerà in cassazione
- Chi intende preservare questioni di diritto fondamentali (es. applicazione di misure di sicurezza, qualificazione giuridica della condotta) deve evitare di aderire a una richiesta di pena concordata che comporti rinuncia a tali motivi
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende, come deterrente processuale
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