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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto concluso all'esito di gara, con cui una società autostradale aveva commissionato a una società fornitrice la realizzazione e consegna di divise estive e invernali per il personale dipendente. La committente, dopo aver visto respinta dal Tribunale l'opposizione ex art. 98 l.fall. proposta per ottenere l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa del proprio credito risarcitorio, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha dedotto motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il tribunale non aveva risposto alle critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio e, in particolare, non aveva verificato la conformità delle divise ai campioni presentati in gara, che secondo la ricorrente costituivano il termine di raffronto contrattualmente rilevante. Con il secondo ha lamentato gli stessi vizi, deducendo che il giudice non aveva considerato i ritardi di consegna anche con riguardo ai capi restituiti per non conformità e poi riconsegnati quando la stagione era ormai avanzata, con conseguente maggior danno rispetto alla penale già applicata. Con il terzo ha ribadito che, anche sotto il profilo della qualità dei tessuti e del colore, il raffronto corretto doveva essere eseguito tra le divise fornite e i capi campione. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non superassero il vaglio di specificità perché la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso, almeno per le parti rilevanti, il contenuto della domanda di insinuazione e dell'opposizione, impedendo così alla Corte di verificare se le questioni dedotte fossero state effettivamente introdotte nel merito. Inoltre, la ricorrente non aveva chiarito adeguatamente il preteso errore interpretativo delle clausole contrattuali né aveva indicato con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso. Quanto ai ritardi, non aveva indicato le risultanze processuali idonee a provare il maggior danno rispetto alla penale. La Corte ha anche rilevato che non era stata censurata una autonoma ratio decidendi del decreto impugnato, cioè l'avvenuta accettazione della fornitura desunta dall'utilizzazione delle divise da parte dei dipendenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi di legge, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma che disciplina l'opposizione allo stato passivo; il ricorso riguardava il diniego di ammissione del credito risarcitorio alla procedura concorsuale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve essere allegato con specificità; non basta una critica generica alla motivazione

  • artt. 1362 e segg. c.c.

    la parte che censura l'interpretazione del contratto deve dedurre specificamente l'errore ermeneutico, non limitarsi a contestare il risultato del raffronto tecnico

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    richiamata per affermare il requisito di specificità del fatto decisivo ai fini del vizio motivazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato implicitamente nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto storico discusso tra le parti, le risultanze processuali da cui esso emerge e la sua decisività; una censura generica sulla motivazione non è sufficiente.
  • Chi contesta in cassazione l'esito di una consulenza tecnica d'ufficio deve confrontarsi specificamente con le ragioni del giudice del merito e con le critiche già formulate, senza limitarsi a riproporre in astratto una diversa lettura delle prove.
  • La censura per violazione dei criteri di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione del canone ermeneutico asseritamente violato e della concreta operazione interpretativa erronea; non è ammissibile una mera contrapposizione tra la propria interpretazione e quella accolta dal giudice.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes, poiché l'omessa impugnazione di una sola di esse rende il motivo inidoneo a determinare la cassazione della sentenza o del decreto.
  • Per il riconoscimento di un maggior danno rispetto alla penale contrattuale, la parte che lo invoca deve allegare e provare in modo specifico sia i fatti generatori del danno ulteriore sia il nesso tra tali fatti e il pregiudizio allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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