Sentenza del 07/06/2017 n. 14132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 219/09/11, depositata il 21 settembre 2011, che aveva respinto l’appello comunale e confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento ICI per il 2002. Con il primo motivo ha sostenuto che la sola iscrizione negli elenchi ex SCAU non bastava a conservare l’agevolazione, poiché il contribuente era pensionato e non risultava soggetto ai relativi obblighi assicurativi. Con il secondo motivo ha dedotto che il contribuente non aveva provato tutti i requisiti richiesti per il beneficio, richiamando anche l’onere della prova ex art. 2697 c.c. Il contribuente ha eccepito la tardività del ricorso per Cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: il ricorso, spedito il 6 novembre 2012, era tempestivo considerando il termine applicabile e la sospensione feriale. Ha accolto congiuntamente i due motivi del Comune, ritenendo che l’iscrizione negli elenchi e il versamento di contributi volontari non siano sufficienti a mantenere l’agevolazione ICI quando il contribuente è titolare di pensione: il beneficio presuppone che il lavoro agricolo costituisca la sua esclusiva fonte di reddito. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente contro l’accertamento ICI 2002. Le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. Spese integralmente compensate per tutte le fasi e i gradi, in ragione del consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L’agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede i requisiti previsti dalla disciplina, inclusa l’iscrizione negli elenchi e l’assoggettamento al corrispondente obbligo assicurativo; la Corte precisa però che il dato formale non basta se il contribuente è titolare di pensione e non ricava dal lavoro agricolo la sua esclusiva fonte di reddito.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Osserva questa Corte che la disciplina agevolativa non può, tuttavia, essere ancorata al solo criterio formale dell'iscrizione agli elenchi ex SCAU; la ratio della disposizione agevolativa è quelIo di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito.
L’iscrizione formale non determina da sola il diritto al trattamento agevolato: la disciplina favorisce chi trae dal lavoro agricolo l’unica fonte di reddito. La titolarità di una pensione esclude il beneficio anche se il contribuente continua a coltivare il fondo, resta iscritto e versa contributi volontari.
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9 e D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, non si considerano edificabili quei terreni che, ancorchè inseriti in PRG come edificabili, sono posseduti e condotti dai soggetti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, che prevede che si considerano imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti le persone iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. n. 9 del 1963, art. 11 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L’iscrizione negli appositi elenchi è un requisito identificativo previsto dalla disciplina, ma non è sufficiente da sola a fondare l’agevolazione: deve essere valutata insieme agli altri presupposti e alla finalità di sostegno dell’attività agricola.
Costituzione, art. 44
La giustificazione dell'agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola, connesso alla finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l'art. 44 Cost. e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.
La finalità costituzionale di razionale sfruttamento del suolo giustifica l’incentivo fiscale all’attività agricola, ma non impone di estenderlo a chi percepisce una pensione e quindi non trae dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito.
Il ricorso va proposto, entro l'ordinario termine di sessanta giorni dalla comunicazione o - se anteriore - dalla notificazione di essa (o, comunque, entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. e quindi entro un anno - maggiorato della sospensione feriale, se applicabile - dal suo deposito, se trattasi di giudizio intrapreso in primo grado prima del 4.7.09, come nella fattispecie, o, per quelli intrapresi dopo, entro sei mesi dal deposito, maggiorati della sospensione feriale se applicabile).
Per il giudizio iniziato in primo grado prima del 4 luglio 2009, il termine lungo per proporre ricorso per Cassazione era di un anno dal deposito della sentenza, con l’eventuale maggiorazione dovuta alla sospensione feriale.
È il riferimento processuale indicato per i motivi di ricorso fondati sulla violazione o falsa applicazione di legge.
Il Comune ha invocato la norma sull’onere della prova sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare tutti i requisiti per l’agevolazione; la Corte ha accolto il ricorso sulla base dell’interpretazione dei presupposti sostanziali del beneficio, senza formulare una distinta regola probatoria.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso, cassata l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2, c.p.c. va respinto l'originario ricorso proposto dal contribuente.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Per l’agevolazione ICI sui terreni agricoli non è sufficiente risultare iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti né continuare a lavorare il fondo: devono ricorrere i presupposti sostanziali collegati alla finalità incentivante del beneficio.
- Secondo la decisione, chi è titolare di pensione non può beneficiare dell’agevolazione se il lavoro agricolo non costituisce la sua esclusiva fonte di reddito; ciò vale anche se la pensione non deriva dall’attività agricola e se l’interessato mantiene l’iscrizione e versa contributi volontari.
- Nel valutare l’ammissibilità temporale di un ricorso per Cassazione occorre individuare la disciplina transitoria applicabile in base alla data d’inizio del giudizio e computare l’eventuale sospensione feriale.
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