Cassazione Civile, Ordinanza n. 28599/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 ai fini IRES, IRAP e IVA, fondato sugli studi di settore e su riscontri contabili, con contestazione di maggiori ricavi. La società contribuente aveva dedotto, sin dal ricorso introduttivo, l'inidoneità dello studio di settore a funzionare come regola standardizzata di esperienza e l'erronea compilazione del prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, imputata a un software difettoso, sostenendo che i dati corretti avrebbero ricondotto l'impresa nell'intervallo di confidenza. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo l'accertamento; la CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo corretta la valutazione del primo giudice e osservando che le doglianze sull'errore di compilazione erano generiche e comunque già considerate. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) omesso esame degli studi di settore rettificati, esibiti in primo grado e richiamati in appello, come fatto decisivo; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis del D.L. n. 331 del 1993, per avere il giudice d'appello attribuito valore eccessivo allo strumento degli studi di settore senza adeguata contestualizzazione nella concreta realtà dell'impresa e senza rispettare i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di accertamento standardizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Quanto al primo, ha affermato che il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di censurare questioni o argomentazioni, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; inoltre la doglianza non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva comunque esaminato il prospetto rettificato ritenendo che non eliminasse l'accertamento, ma potesse incidere solo sulla rideterminazione dei ricavi. Quanto al secondo, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva indicato una vera violazione di legge, ma chiedeva un nuovo scrutinio del merito; ha ribadito che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e che l'accertamento standardizzato è legittimo se preceduto dal contraddittorio e sorretto dalle ragioni per cui sono state respinte le contestazioni del contribuente. Nel caso concreto, la sentenza di merito aveva già valorizzato le difese della società, riducendo sensibilmente i ricavi accertati, mentre in appello la contribuente si era limitata a deduzioni generiche. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Dopo la riformulazione applicabile ratione temporis, il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né questioni o argomentazioni.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge ricorre solo quando il provvedimento impugnato ricostruisce erroneamente la fattispecie astratta della norma; non quando si contesta la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 62 bis del D.L. n. 331 del 1993
Gli studi di settore sono strumenti di supporto razionale per l'accertamento, idonei a fondare presunzioni semplici superabili dal contribuente con prova contraria.
art. 62 sexies del D.L. n. 331 del 1993
L'accertamento basato su parametri o studi di settore richiede il contraddittorio e la contestualizzazione delle risultanze statistiche nella concreta realtà economica del contribuente.
art. 12 delle preleggi
La nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare valutazioni, argomentazioni o una diversa lettura del materiale istruttorio; è necessario indicare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato.
- La violazione di legge è configurabile solo quando si deduca un errore nella ricognizione della norma astratta, non quando si solleciti una rivalutazione della fattispecie concreta e delle prove.
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, lo scostamento statistico non basta da solo: l'ufficio deve aver attivato il contraddittorio e il giudice deve verificare se le contestazioni del contribuente siano state considerate e se la presunzione sia stata calata nella realtà dell'impresa.
- Gli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici e il contribuente può superarle solo offrendo prova contraria specifica di circostanze concrete idonee a giustificare uno scostamento rispetto al modello normale.
- Se il giudice di merito ha già preso in esame le giustificazioni del contribuente e ne ha tratto una riduzione dell'accertamento, in cassazione non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse contestazioni per ottenere un nuovo esame del merito.
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