Cassazione Civile, Ordinanza n. 15757/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente era stata raggiunta da un avviso di accertamento, poi parzialmente ridotto in autotutela, relativo all’anno d’imposta 2006 e fondato su un PVC della Guardia di Finanza. L’Ufficio contestava, sulla base di numerosi rapporti bancari e postali con versamenti e prelevamenti ingiustificati, maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA. In origine l’avviso valorizzava sia i versamenti sia i prelevamenti; in autotutela veniva espunta, per le imposte dirette e l’IRAP, la parte relativa ai prelevamenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014. La CTR accoglieva integralmente l’appello della contribuente, ritenendo che dopo quella pronuncia l’intero meccanismo presuntivo bancario non fosse più applicabile ai lavoratori autonomi/professionisti, né per i prelevamenti né per i versamenti, e annullava tutte le pretese fiscali, comprese quelle IVA. In Cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dei principi sulla portata delle sentenze costituzionali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente esteso ai versamenti l’inoperatività della presunzione; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avrebbe omesso di pronunciare sulla pretesa IVA relativa ai versamenti e ai prelevamenti non giustificati; 3) violazione dell’art. 51 d.P.R. 633/1972, sostenendo che, anche in materia IVA, i prelevamenti ingiustificati di un lavoratore autonomo potessero presumersi acquisti senza fattura non regolarizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva effettivamente esaminato e disatteso anche la pretesa IVA, annullando integralmente l’avviso in conseguenza della ritenuta non operatività del meccanismo presuntivo. Ha accolto il primo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente esteso l’effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 ai versamenti bancari: dopo tale pronuncia la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 resta operativa per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, compresi i lavoratori autonomi, mentre viene meno solo per i prelevamenti riferiti ai lavoratori autonomi/professionisti. Ha rigettato il terzo motivo, chiarendo che, in tema di IVA, dopo la stessa pronuncia costituzionale non è più utilizzabile la presunzione di imputazione dei prelevamenti ingiustificati a ricavi o acquisti senza fattura nei confronti del professionista/lavoratore autonomo; grava invece sull’Amministrazione l’onere di provare l’effettivo impiego dei prelevamenti per acquisti inerenti all’attività. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia in realtà deciso anche sulla domanda o sulla pretesa dedotta, sia pure con esito sfavorevole alla parte che se ne duole.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
La presunzione legale relativa sulle movimentazioni bancarie resta operante per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti; per i prelevamenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, non opera nei confronti dei lavoratori autonomi e professionisti.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA, la disciplina delle indagini bancarie è attratta nella stessa logica: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non è utilizzabile la presunzione sui prelevamenti ingiustificati nei confronti del lavoratore autonomo/professionista, dovendo l’Amministrazione provare l’effettivo collegamento con acquisti inerenti e ricavi.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Viene richiamato come disposizione che estende la presunzione bancaria alla generalità dei contribuenti, tramite rinvio all’art. 32.
Corte cost. n. 228 del 2014
Ha dichiarato irragionevole la presunzione di imputazione dei prelevamenti bancari ai compensi/ricavi del lavoratore autonomo, escludendone l’operatività per tale categoria; non ha invece eliminato la presunzione sui versamenti.
Massime di principio
- La presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie è operativa per i versamenti non giustificati nei confronti di tutti i contribuenti, ivi compresi i lavoratori autonomi e i professionisti, salvo prova contraria del contribuente circa l’irrilevanza fiscale o la già inclusione nel reddito imponibile.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione di imputazione dei prelevamenti ingiustificati a ricavi o compensi non è più applicabile ai lavoratori autonomi e ai professionisti; per tali soggetti l’Amministrazione deve fornire la prova del collegamento tra prelievo e acquisti inerenti all’attività produttiva di reddito.
- In materia IVA, il venir meno della presunzione sui prelevamenti comporta che non possa automaticamente presumersi, in capo al lavoratore autonomo o professionista, l’effettuazione di acquisti senza fattura non regolarizzati: occorre una dimostrazione specifica dell’utilizzo dei prelevamenti per operazioni inerenti all’attività.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia effettivamente deciso sulla pretesa fiscale dedotta, anche qualora abbia adottato una motivazione giuridicamente errata o abbia annullato integralmente l’atto impositivo.
- La corretta applicazione della disciplina delle indagini bancarie richiede di distinguere tra versamenti e prelevamenti, non potendosi estendere ai primi l’effetto demolitorio prodotto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale riferita ai secondi.
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