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Cassazione Civile, Ordinanza n. 42058/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino maliano, aveva visto rigettare dal Tribunale di Venezia le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso il decreto del Tribunale. La Corte non ha esaminato nel merito le censure perché ha rilevato un vizio della procura speciale apposta in calce al ricorso: per i ricorsi ex art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale posteriorità, oltre all'autenticazione della firma. Nel caso concreto la procura indicava la data di rilascio, ma non conteneva alcuna certificazione del difensore sulla posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto; vi era solo l'attestazione di verità della firma. Di conseguenza la procura è stata ritenuta non conforme alla disciplina speciale e il ricorso dichiarato inammissibile. Il Ministero intimato non ha svolto difese nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, perché la procura speciale era priva della necessaria certificazione del difensore circa la posteriorità del suo rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c.", il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato

    Per il ricorso per cassazione nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis la procura speciale deve indicare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; in difetto, il ricorso è inammissibile.

  • artt. 83 e 365 c.p.c.

    Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore"

    In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla nullità della procura speciale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto dalla parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti emessi nei procedimenti regolati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale è valida solo se contiene in modo espresso la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità.
  • La mera indicazione della data di rilascio della procura non basta se manca l'esplicita attestazione del difensore circa la successività rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancanza della certificazione richiesta integra una causa di inammissibilità del ricorso, trattandosi di nullità della procura e non di inesistenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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