Cassazione Penale, Sentenza n. 27392/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Il condannato, destinatario di una pena di cinque anni di reclusione per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale, ma il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 162 del 2022, convertito nella l. n. 199 del 2022, sostenendo che il giudice di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato la nuova disciplina restrittiva senza considerare il regime transitorio per i reati ostativi commessi prima dell'entrata in vigore della novella. In particolare, ha affermato che la propria posizione rientrava nella disciplina transitoria perché il reato associativo era anteriore al 31 ottobre 2022 e che, in ogni caso, la collaborazione con la giustizia sarebbe stata impossibile o irrilevante per effetto del ruolo rivestito e delle caratteristiche del fatto. Il ricorso lamentava quindi la mancata applicazione del regime più favorevole e la conseguente illegittimità del rigetto del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per i condannati per reati ostativi di prima fascia che abbiano presentato l'istanza dopo il 31 ottobre 2022, si applica la disciplina introdotta dal d.l. n. 162 del 2022, salvo le specifiche ipotesi transitorie previste dall'art. 3, comma 2, che nel caso concreto non ricorrevano. Ha quindi osservato che il giudice di sorveglianza deve valutare, in assenza di collaborazione, se il condannato abbia assolto l'onere di allegare elementi specifici idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino di tali collegamenti, unitamente ad altri indici richiesti dalla norma. Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva allegato con sufficiente specificità tali elementi, né aveva chiarito in modo adeguato l'asserita impossibilità della collaborazione; inoltre il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente richiamando anche il contesto criminale e la mancata dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e di iniziative riparatorie. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022
Disposizione transitoria applicabile solo ai condannati per reati ostativi commessi prima dell'entrata in vigore della novella e solo in presenza delle condizioni specifiche previste; nel caso concreto non ricorreva.
art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
Prevede, per i reati ostativi, la concedibilità di benefici penitenziari solo in caso di collaborazione con la giustizia, salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
Dopo la riforma del 2022, consente l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione, ma solo se il condannato dimostra specifici elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino dei collegamenti.
art. 4-bis, comma 2, ord. pen.
Attribuisce al giudice di sorveglianza ampi poteri istruttori per acquisire informazioni utili sulla persistenza dei collegamenti criminali e sul profilo del detenuto.
art. 4-bis, comma 2-bis, ord. pen.
In presenza di indizi di collegamenti attuali o del rischio di ripristino, pone a carico del condannato l'onere di fornire prova contraria entro un congruo termine e impone una motivazione specifica sul rigetto o accoglimento.
Richiamato come parametro della collaborazione con la giustizia ai fini dell'accesso ai benefici per i reati ostativi.
Norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre la violazione di legge.
Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso.
Citato nel regime transitorio come una delle circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'accesso ai benefici.
Citato nel regime transitorio come attenuante rilevante.
Citato nel regime transitorio come attenuante rilevante.
art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.
Richiamato per individuare il pubblico ministero competente alle informazioni nei casi di specifici delitti di criminalità organizzata.
Massime di principio
- Per i condannati per reati ostativi di prima fascia che presentino istanza di benefici dopo il 31 ottobre 2022, la disciplina applicabile è quella introdotta dal d.l. n. 162 del 2022, salvo che ricorrano le tassative condizioni del regime transitorio previsto dall'art. 3, comma 2, dello stesso decreto.
- La mancata collaborazione con la giustizia non costituisce più una preclusione assoluta all'accesso alle misure alternative, ma determina una presunzione relativa di permanenza dei collegamenti con il sodalizio criminale, superabile mediante allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera buona condotta carceraria e alla partecipazione al trattamento rieducativo.
- L'onere iniziale di allegazione grava sul condannato che chiede il beneficio: solo se egli indica fatti specifici idonei a escludere collegamenti attuali o il rischio di ripristino, il tribunale di sorveglianza è tenuto a esercitare i poteri istruttori e ad acquisire informazioni ulteriori.
- In assenza di allegazioni specifiche e fattuali, il giudice di sorveglianza può rigettare l'istanza senza essere tenuto a compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
- Ai fini della concessione dei benefici penitenziari per reati ostativi, rilevano anche la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o della sua assoluta impossibilità e l'eventuale esistenza di iniziative riparatorie verso le vittime, che costituiscono indici autonomi di valutazione.
- La motivazione del rigetto è sufficiente quando il tribunale dia conto, in modo non apparente, della mancata dimostrazione degli elementi richiesti dalla legge e del permanere di collegamenti con il contesto criminale di riferimento.
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