Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18541/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promittente venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda di risoluzione proposta dalla promissaria acquirente; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la diffida/atto stragiudiziale del 4 ottobre 2004 non fosse idoneo a interrompere la prescrizione, perché conteneva una pretesa diversa da quella poi azionata in giudizio e, in ogni caso, riguardava un rapporto contrattuale rispetto al quale non era stata proposta una domanda di adempimento ma di risoluzione. Con il ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1385 c.c., sostenendo che il promittente venditore non aveva adempiuto all’obbligo di consegnare l’immobile, che lo aveva ceduto a terzi nel 1997, rendendo impossibile l’adempimento; perciò l’azione di risoluzione, la domanda restitutoria della caparra confirmatoria e quella risarcitoria avrebbero avuto natura creditoria e termine prescrizionale decennale, interrotto dalla diffida ad adempiere. Sosteneva inoltre che il termine previsto nel preliminare non fosse essenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, perché nuova e non desumibile dalla sentenza impugnata, la deduzione relativa all’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento per effetto della vendita a terzi dell’immobile. Sul resto, ha confermato la correttezza della decisione di merito: per l’esercizio di un diritto potestativo, come quello di risoluzione/recesso collegato al preliminare e alla caparra, l’effetto interruttivo della prescrizione si produce solo con la domanda giudiziale, non con un atto stragiudiziale di costituzione in mora. Poiché l’inadempimento era pacificamente collocato al 31 ottobre 1995 e la citazione introduttiva di primo grado era stata notificata solo il 7 novembre 2005, il diritto di azione risultava prescritto già prima dell’unico atto idoneo a interrompere la prescrizione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'atto stragiudiziale di costituzione in mora è idoneo a interrompere la prescrizione solo con riferimento ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte, non ai diritti potestativi, per i quali l'effetto interruttivo deriva esclusivamente dalla domanda giudiziale.

  • art. 1385 c.c.

    Il richiamo alla disciplina della caparra confirmatoria non basta, da solo, a radicare l'effetto interruttivo della prescrizione se non si traduce in un'azione giudiziale tempestiva relativa al diritto fatto valere.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge posto a fondamento del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È la norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'atto stragiudiziale di costituzione in mora interrompe la prescrizione soltanto quando il diritto azionato corrisponde a un obbligo di prestazione della controparte; non è sufficiente per i diritti potestativi, per i quali l'interruzione richiede la domanda giudiziale.
  • Se la pretesa introdotta in cassazione introduce un tema non trattato nei gradi di merito e non risulta dedotto in fatto nei precedenti giudizi, la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • Quando il giudice di merito accerta una data certa di inadempimento, il decorso della prescrizione va calcolato da quel momento e non può essere eluso mediante atti stragiudiziali non idonei all'interruzione.
  • Nei rapporti derivanti da preliminare di vendita, la qualificazione della pretesa come risolutoria o restitutoria non consente di attribuire effetti interruttivi alla sola diffida se l'azione giudiziale viene proposta oltre il termine prescrizionale già maturato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.