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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31737/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di irrogazione di sanzioni per evasione IRES, IRAP e IVA relativo al periodo d'imposta 2014, notificato alla persona fisica quale amministratrice unica di una società, in concorso con quest'ultima, per omessa dichiarazione e omesso versamento di imposte in un contesto di fittizia localizzazione della sede sociale in San Marino. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva invece accolto l'impugnazione ritenendo non applicabile la regola dell'art. 7 d.l. 269/2003, sul presupposto che la società fosse effettivamente esistente e operativa e non una mera schermatura. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione/falsa applicazione dell'art. 9 d.lgs. 472/1997, dell'art. 7 d.l. 269/2003, degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità personale dell'amministratrice senza verificare se la stessa avesse agito nel proprio esclusivo interesse, come emergente da elementi indiziari (bonifici continui dai conti societari verso familiari e verso conti personali); 2) omesso esame di fatti decisivi e controversi, per non avere la CTR considerato gli elementi probatori offerti dall'Ufficio sulla artificiosa costituzione della società e sul beneficio personale dell'amministratrice. La Corte accoglie entrambi i motivi, affermando che la deroga alla responsabilità personale opera solo quando la persona fisica abbia agito nell'interesse e a vantaggio della società effettiva beneficiaria, mentre torna applicabile la regola generale della responsabilità personale quando la società sia usata come schermo per fini personali o quando la persona fisica sia l'esclusiva beneficiaria delle violazioni. Nel caso concreto, la CTR non ha svolto il necessario accertamento sulla effettiva beneficiaria delle violazioni, limitandosi a valorizzare la reale operatività della società e trascurando gli elementi indiziari richiamati dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non ha correttamente applicato i principi in tema di sanzioni tributarie e non ha esaminato i fatti decisivi relativi al possibile utilizzo della società quale schermo per interessi personali dell'amministratrice.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dall'Ufficio come norma sul concorso nella violazione tributaria; la Corte ne considera l'operatività compatibile solo nei limiti in cui non deroghi alla disciplina speciale dell'art. 7 d.l. 269/2003 e alla regola sulla responsabilità personale dell'autore della violazione.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico esclusivo della persona giuridica, ma la deroga opera solo se la violazione è commessa dalla persona fisica nell'interesse e a vantaggio della società effettiva beneficiaria; se la società è mera schermo per interessi personali, torna la responsabilità personale.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato come conferma sistematica: la responsabilità solidale della società presuppone che la violazione sia commessa nell'interesse della società, sicché, a contrariis, se manca tale interesse, non opera né la solidarietà né l'esclusiva imputazione alla persona giuridica.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    esprime il principio generale di personalità della sanzione amministrativa tributaria, riferita alla persona fisica che ha commesso la violazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del primo motivo per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    utilizzato come parametro del secondo motivo per omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato insieme alle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte della CTR.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione all'uso delle presunzioni semplici per desumere l'effettivo interesse personale e l'utilizzo della società quale schermo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti che giustificano la deroga alla responsabilità personale.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, il principio generale è quello della responsabilità personale della persona fisica autrice della violazione; la deroga che attribuisce la sanzione esclusivamente alla persona giuridica opera solo quando la violazione sia stata commessa dalla persona fisica nell'interesse e a vantaggio dell'ente.
  • La nozione di 'sede effettiva' coincide con il luogo in cui si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell'ente; la fittizia localizzazione all'estero non esclude, da sola, l'esame dell'effettivo centro decisionale e del reale assetto della società.
  • Se la società è usata come mero schermo o paravento per perseguire un vantaggio personale dell'amministratore, viene meno la ratio dell'art. 7 d.l. 269/2003 e la sanzione torna a gravare sull'autore materiale della violazione.
  • Il giudice di merito deve accertare in concreto chi sia il beneficiario effettivo delle violazioni e non può escludere la responsabilità personale limitandosi alla mera esistenza formale e operatività della società.
  • L'utilizzo di elementi indiziari plurimi e concordanti, come flussi finanziari verso i conti personali degli amministratori o dei familiari, può essere decisivo per verificare l'interesse esclusivamente proprio dell'autore della violazione e la natura fittizia dell'assetto societario.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni tributarie
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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