Cassazione Penale, Ordinanza n. 13196/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per reati in materia di stupefacenti. La difesa ha dedotto, con un primo motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i giudici di merito avessero fondato la decisione su indizi non precisi e non concordanti e avessero omesso di considerare la condotta tenuta dall'imputato al momento dell'accertamento. In particolare, si è affermato che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire la decisione di primo grado senza rispondere realmente alle censure d'appello e che la condotta penalmente rilevante dovesse ritenersi circoscritta alla sola detenzione, senza prova di una partecipazione allo spaccio. Con un secondo motivo si è denunciata la scorretta applicazione degli artt. 80 d.P.R. 309/1990 e 81 c.p., oltre a vizi motivazionali, lamentando che la sostanza stupefacente sarebbe stata attribuita in modo non coerente ai coimputati e che il possesso delle chiavi dell'appartamento, base del ragionamento accusatorio, sarebbe stato condiviso da entrambi; si contestava inoltre la motivazione sulla stabilità della detenzione e sull'esclusione di un mero uso personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero nuovi rispetto a quelli dedotti in appello, sicché su tali profili la Corte territoriale non aveva alcun onere motivazionale. Ha inoltre osservato che in appello la difesa non aveva contestato la sussistenza del reato né la circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, concentrandosi soprattutto sul trattamento sanzionatorio. In ogni caso, le censure sono state ritenute anche manifestamente infondate perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e proponevano una ricostruzione alternativa e inverosimile dei fatti, priva di specifiche allegazioni circa la destinazione della sostanza ad uso personale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nel giudizio di merito.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, già posta a fondamento della responsabilità confermata in appello.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di detenzione/spaccio di stupefacenti alla base della condanna confermata.
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Circostanza aggravante/aggravamento in materia di stupefacenti non specificamente contestata in appello, secondo la Corte di cassazione.
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese del procedimento e la somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato solo in via sostanziale dalla doglianza difensiva sulla valutazione degli indizi, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio di diritto.
Corte cost. n. 86 del 2000
Richiamata per escludere la possibilità di applicare la sanzione alla Cassa delle ammende solo quando il ricorrente non versi senza colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono esaminabili censure nuove, cioè non devolute con l'appello; su tali profili la Corte di merito non ha un autonomo onere motivazionale.
- Il ricorso è inammissibile quando si limita a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione per la prima volta in cassazione della sussistenza del reato o di una circostanza aggravante, non dedotta in appello, integra motivo nuovo e dunque precluso.
- Le doglianze che richiamano principi giurisprudenziali astratti ma non calati nella concreta motivazione della decisione impugnata sono manifestamente infondate se non incidono sulla tenuta logica del ragionamento del giudice di merito.
- In caso di inammissibilità non dovuta a colpa del ricorrente, la Corte deve comunque valutare la sussistenza o meno di tale colpa ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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