Cassazione Civile, Ordinanza n. 00736/2025 del 11/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (commissario liquidatore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, del reclamo contro il decreto del Tribunale che aveva dichiarato inammissibili due istanze: la prima diretta a ottenere l'estinzione del concordato preventivo, assumendo che tutti i crediti concordatari fossero prescritti per decorso del termine decennale dall'apertura della procedura; la seconda subordinata alla risoluzione del concordato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre censure: (1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte territoriale non avrebbe esaminato la domanda di estinzione fondata sulla prescrizione dei crediti; (2) violazione dell'art. 111 Cost. e della disciplina sul termine massimo di durata delle procedure, con richiesta di dichiarare l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 136 e 182 l. fall. o di applicare analogicamente l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. per far cessare una procedura ritenuta eccessivamente lunga; (3) omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione proposta dal difensore in proprio, quale creditore prededucibile, con allegazione di un inadempimento del commissario liquidatore nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'affermazione della corte di merito secondo cui la prescrizione dei singoli crediti avrebbe dovuto essere accertata in separati giudizi ordinari nei confronti di ciascun creditore implicava già il rigetto della domanda di estinzione della procedura basata su quel presupposto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva questioni nuove, non trattate nei gradi di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per genericità, mancando la puntuale indicazione del contenuto dell'atto di reclamo e del contesto processuale in cui sarebbe stata proposta la domanda asseritamente omessa; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente formulata e sia specificamente trascritta nel ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla durata ragionevole del processo; la Corte non ne ricava alcuna violazione.
Richiamato nel primo motivo in tema di prescrizione dei crediti; la Corte osserva che l'eventuale prescrizione dei singoli crediti non poteva essere accertata in modo globale nel giudizio di reclamo.
Richiamato nel primo motivo; non risulta autonomamente valorizzato nella decisione.
Richiamato dai ricorrenti come norma sulla chiusura/estinzione del concordato; la Corte esclude che la procedura possa essere dichiarata estinta per la sola allegazione della prescrizione dei crediti senza accertamenti individuali.
Richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia e agli oneri di specifica deduzione nel ricorso per cassazione.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che la decisione di merito abbia comunque implicitamente rigettato la domanda di estinzione.
Richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 136 l. fall. per sostenere l'assenza di un termine massimo di durata del concordato.
art. 164 bis disp. att. c.p.c.
Richiamato per analogia dai ricorrenti quale termine massimo di durata delle procedure esecutive individuali; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla risoluzione del concordato e alla dedotta omissione di pronuncia.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico e completo il contenuto degli atti processuali rilevanti ai fini della censura di omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La prescrizione dei singoli crediti ammessi in una procedura concorsuale non può essere fatta valere in modo automatico e globale per ottenere la chiusura o l'estinzione della procedura, ma richiede l'accertamento nei confronti di ciascun creditore nel contraddittorio con lo stesso.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata ritualmente proposta nel merito e sia riportata nel ricorso per cassazione con contenuto specifico e puntuale, indicando gli atti e i verbali rilevanti.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di legittimità costituzionale, di durata massima della procedura o di applicazione analogica di norme non dibattute nei gradi di merito.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice di merito, pur senza una formulazione espressa, abbia comunque rigettato implicitamente la domanda incompatibile con la motivazione adottata.
- L'onere di specifica indicazione degli atti processuali ex art. 366 c.p.c. è particolarmente rigoroso quando si deduce un vizio processuale, poiché la Corte di cassazione può controllare direttamente il fatto processuale solo nei limiti di quanto puntualmente allegato dal ricorrente.
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