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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15232/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società poi cancellata dal registro delle imprese; il giudizio di opposizione al decreto era stato interrotto per la cancellazione e riassunto dall'ex socio. All'esito di quel giudizio il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma aveva condannato direttamente l'ex socio, in qualità di socio unico della società in liquidazione, al pagamento del credito sociale, con interessi e rivalutazione. Successivamente il creditore aveva notificato all'ex socio un precetto per oltre trentaduemila euro. L'ex socio aveva quindi proposto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., sostenendo che la limitazione di responsabilità prevista per i soci dall'art. 2495, comma 3, c.c. impedisse al creditore di agire esecutivamente nei suoi confronti e che tale contestazione potesse essere fatta valere anche in sede di opposizione preventiva all'esecuzione. In cassazione ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 615, commi 1 e 2, c.p.c. e 2495, comma 3, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile o comunque impropria l'opposizione a precetto e necessario il solo rimedio dell'opposizione all'esecuzione già iniziata; 2) violazione dell'art. 99 c.p.c. e dell'art. 2495, comma 3, c.c., per avere la Corte d'appello desunto dalla sentenza resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della società un accertamento implicito della responsabilità illimitata del socio, senza verificare se quel giudizio avesse effettivamente statuito sulla perdita del beneficio di responsabilità limitata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la pretesa limitazione di responsabilità dell'ex socio doveva essere fatta valere nel giudizio di formazione del titolo, cioè nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato contro la società e poi proseguito/riassunto dall'ex socio, poiché la sentenza resa in quel procedimento faceva stato anche nei confronti del socio intervenuto o riassumente, compreso il profilo dell'ampiezza della sua responsabilità. Ne deriva che le eventuali eccezioni sulla limitazione ex art. 2495, comma 3, c.c. erano ormai precluse nel successivo giudizio di opposizione a precetto, che ha oggetto limitato alla verifica del diritto del creditore, già accertato da titolo giudiziale, di procedere in executivis. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione esecutiva e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione preventiva all'esecuzione e l'opposizione all'esecuzione non possono essere utilizzate per recuperare questioni che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di formazione del titolo; il loro oggetto è limitato alla contestazione del diritto di procedere all'esecuzione sulla base del titolo già formato.

  • art. 2495 c.c.

    La limitazione della responsabilità dell'ex socio deve essere fatta valere nel giudizio in cui si forma il titolo nei confronti del socio stesso; se non dedotta lì, resta preclusa nel successivo giudizio esecutivo.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene evocato come parametro del sindacato di legittimità per la dedotta violazione di legge.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per contestare l'affermazione di un accertamento implicito non richiesto dalla domanda, ma la censura è respinta perché la questione era già coperta dal giudicato formatosi nel giudizio precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato in connessione con il raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 648 c.p.c.

    Cita la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nel giudizio monitorio/oppositivo.

Massime di principio

  • La limitazione della responsabilità del socio di società cancellata dal registro delle imprese deve essere dedotta e accertata nel giudizio di merito in cui si forma il titolo esecutivo; non può essere introdotta per la prima volta in sede di opposizione a precetto o di opposizione all'esecuzione.
  • Quando l'ex socio interviene o riassume il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso contro la società cancellata, la sentenza resa all'esito di quel processo può fare stato anche nei suoi confronti quanto all'an e ai limiti della sua responsabilità.
  • L'opposizione all'esecuzione o al precetto non è sede per rimettere in discussione questioni coperte dal titolo giudiziale già formatosi, ma solo per contestare il diritto del creditore a procedere esecutivamente nei limiti consentiti dal titolo.
  • Le eccezioni relative alla perdita o al mancato esercizio del beneficio di limitazione della responsabilità restano precluse se non dedotte tempestivamente nel giudizio di cognizione che precede l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveAccertamento del passivo
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutiviRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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