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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37062/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 04/11/2020 che, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato ascritto al capo C) (art. 224 I. fall.) e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A) limitando il fatto contestato al punto n.6 in Euro 220.000,00) e D) (limitatamente a Euro 30.000), contestate all'imputato quale amministratore unico di FT Logistic s.r.l. e Assyst s.r.l. Il ricorrente ha articolato sei motivi di impugnazione, denunciando in particolare: vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle operazioni di affitto d'azienda e cessione di veicoli (sostenendo l'esistenza di compensazioni e di una finalità di risanamento); contestazione della mancata considerazione della prova documentale e testimoniale circa l'immissione in possesso dei mezzi; richiesta che fossero riconosciuti vantaggi compensativi per operazioni infragruppo (versamenti a società controllanti/collegate e cessioni di crediti a Smart Tech) e censura del diniego di perizia contabile; censura sull'inattendibilità attribuita alla documentazione difensiva; e infine impugnazione del diniego di conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la qualificazione, operata dalla Corte territoriale, delle operazioni contestate (contratti di affitto d'azienda, cessioni con patto di riservato dominio, cessioni di crediti e trasferimenti infragruppo) come idonee a integrare la bancarotta fraudolenta per distrazione alla luce del contesto (crisi della societa', morosità della cessionaria, mancato rinvenimento dei beni ceduti e mancanza di prova dell'effettiva estinzione delle obbligazioni). Ha ritenuto la prova difensiva generica e insufficiente a dimostrare la sussistenza di una regolamentata gestione di tesoreria unica ("cash pooling") e di vantaggi compensativi idonei a giustificare i trasferimenti. Ha confermato il rigetto della richiesta di perizia contabile come decisione di merito insindacabile in sede di legittimità quando la perizia sia meramente esplorativa o non decisiva. Ha inoltre condiviso la valutazione sul piano soggettivo: il dolo della bancarotta per distrazione è di pericolo a dolo generico e si realizza con la rappresentazione del rischio di pregiudizio per i creditori. Infine, ha ritenuto legittimo il diniego della sostituzione della pena ex art. 53 L. 689/1981, sia per valutazioni discrezionali sulla gravità complessiva dei fatti sia perché la condanna per reato continuato di cui all'art. 216 I. fall. è ostativa alla sostituzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 224 R.D. 267/1942 (I. fall.)

    Il capo C) relativo a tale norma è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la questione della prescrizione non è stata rimessa in discussione dalla Cassazione

  • art. 216 R.D. 267/1942 (I. fall.)

    La condanna per reato continuato ex art. 216, con pluralità di società fallite, è stata valutata dalla Corte come ostativa alla sostituibilità della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981

  • art. 53 L. 689/1981

    La Corte ha confermato che la concessione della sostituzione pecuniaria è discrezionale e può essere esclusa per la gravità complessiva della condotta; inoltre ha ritenuto inapplicabile la sostituzione nel caso di condanna per il reato continuato di cui all'art. 216 I. fall.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Riferito alla richiesta di perizia in primo grado: la Cassazione ha ritenuto insindacabile la valutazione che la perizia fosse meramente esplorativa e quindi legittimamente respinta

  • art. 603 cod. proc. pen.

    In appello la Corte ha ritenuto non soddisfatti i requisiti per disporre la perizia in quanto non decisiva per la decisione, motivazione insindacabile in sede di legittimità

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla valutazione discrezionale per l'eventuale sostituzione pecuniaria ex art. 53 L. 689/81

  • art. 2634 cod. civ.

    Richiamato in tema di vantaggi compensativi tra società di un gruppo: l'amministratore che impugna la qualificazione distrattiva deve provare il saldo finale positivo e i vantaggi compensativi concreti

Massime di principio

  • Le cessioni o gli affitti d'azienda posti in essere in prossimità del fallimento, senza prova documentale chiara di una contropartita reale o della effettiva estinzione delle obbligazioni, possono integrare bancarotta fraudolenta per distrazione: non è determinante la sola forma negoziale ma il concreto esito di spoliazione del patrimonio societario
  • I trasferimenti di liquidità o crediti tra società di un gruppo ("infragruppo") possono essere leciti solo se inseriti in una gestione finanziaria accentrata formalizzata (contratto di cash pooling) con regolamentazione puntuale: l'assenza di tale formalizzazione e di prove che dimostrino vantaggi compensativi concreti espone a rischio penale
  • La prova difensiva meramente testimonial e/o generica o documentazione non puntuale (schede contabili ricognitive, dichiarazioni generiche) è spesso insufficiente per superare la qualificazione di operazioni distrattive: è necessaria documentazione chiara, specifica e concordante sui pagamenti e sulle compensazioni
  • Il diniego di una perizia contabile in sede di appello è sindacabile con difficoltà in Cassazione se il giudice di merito ha motivato che la perizia sarebbe stata meramente esplorativa o non decisiva: la richiesta di perizia deve dimostrare l'effettiva decisività per la decisione
  • Il dolo nella bancarotta per distrazione è di tipo generico: non è richiesto un fine specifico di arrecare danno ai creditori, ma la consapevolezza della possibilità che l'operazione possa ledere le ragioni creditorie (rappresentazione del rischio)
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 L. 689/1981 resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere esclusa quando la gravità complessiva della condotta o la natura continuata e tipica del reato ostino alla sostituzione
  • Per difendersi efficacemente in casi simili, l'amministratore deve documentare: a) l'esistenza e l'efficacia di corrispettivi versati; b) la regolamentazione contrattuale preventiva di operazioni infragruppo (cash pooling) con clausole su restituzione, tassi e tempi; c) un piano di risanamento credibile che giustifichi trasferimenti o cessioni

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