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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08890/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, cessato dal servizio nel 2001 dopo una lunga carriera presso la società datrice, aveva agito per ottenere: il riconoscimento del diritto alla qualifica dirigenziale con conseguenti differenze retributive; il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da demansionamento e dequalificazione; in subordine, il ristoro del pregiudizio per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che la società non si fosse conformata ai risultati di una selezione esterna affidata a una società di consulenza, nella quale egli era risultato collocato in graduatoria in posizione utile o comunque migliore rispetto ad altri promossi. In primo grado erano state riconosciute alcune voci risarcitorie; in appello era stata rideterminata in aumento la sola voce relativa alla perdita di chances. In un precedente giudizio di cassazione, la sentenza di appello era stata cassata con rinvio sul presupposto che la sola esistenza di una graduatoria formata da un consulente esterno non bastasse a vincolare il datore, salvo prova dell’autovincolo. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale aveva respinto integralmente la domanda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava: nullità della sentenza e del procedimento per avere il giudice di rinvio considerato tardive o non valutabili le allegazioni dirette a dimostrare l’obbligo della società di attenersi alla selezione; omessa pronuncia su una specifica voce di danno patrimoniale da demansionamento, correlata alla perdita di un’indennità di funzione non percepita durante il periodo di dequalificazione; violazione del giudicato interno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il giudice di rinvio ricondotto tale indennità nell’alveo delle differenze retributive connesse al mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale; omessa considerazione del danno non patrimoniale da demansionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure del primo motivo investissero un accertamento di merito sull’adeguatezza delle allegazioni e sulla portata della domanda originaria, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, peraltro non dedotto. Ha escluso la nullità per omessa pronuncia, osservando che la questione riguardava in realtà l’interpretazione della domanda e che le nuove deduzioni introdotte in riassunzione erano tardive. Quanto al danno patrimoniale da perdita dell’indennità di funzione, ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto in modo specifico e completo gli atti necessari a dimostrare la tempestiva proposizione di una domanda autonoma, né aveva chiarito la sua coltivazione nei gradi successivi; inoltre, la questione era preclusa dal giudicato formatosi sulla decisione di appello e dal perimetro del rinvio, limitato alle conseguenze risarcitorie della sola perdita di chances. Ne è conseguita anche l’inammissibilità del motivo relativo al mancato riconoscimento dell’indennità di funzione come voce di danno da demansionamento, perché il giudice del rinvio correttamente aveva escluso la spettanza di tale indennità una volta negata la qualifica dirigenziale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la censura di nullità processuale è stata ritenuta inammissibile quando mira, in realtà, a contestare l’accertamento di merito sull’interpretazione e sul contenuto della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia quando la critica riguarda l’interpretazione della domanda; l’omissione è configurabile solo se vi sia una domanda o eccezione ritualmente proposta e non decisa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le doglianze sono state ricondotte a una contestazione dell’accertamento di merito e della tardività delle allegazioni.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavasse una autonoma ragione di accoglimento.

  • art. 414 c.p.c.

    nel rito del lavoro le allegazioni devono essere tempestive e contenute nell’atto introduttivo; non possono essere integrate tardivamente in riassunzione.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non è stata riconosciuta alcuna violazione utile a fondare il ricorso.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha valorizzato la regola della tempestività delle allegazioni nel rito del lavoro.

  • art. 394 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte nuove allegazioni o domande estranee al perimetro del rinvio e tardive rispetto al thema decidendum.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato preclude la riproposizione di questioni già definite o non impugnate nei gradi di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, che la Corte ha ritenuto ostativo alla nuova domanda sul danno da perdita dell’indennità di funzione.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la denuncia di omessa pronuncia richiede la specifica dimostrazione che una domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e non sia stata esaminata; non è ammissibile trasformare in vizio ex art. 112 c.p.c. una contestazione sull’interpretazione della domanda o sulla sua portata effettiva.
  • Le deduzioni che integrano o modificano tardivamente il quadro fattuale e giuridico della domanda, specie nel rito del lavoro, non possono essere valorizzate in cassazione quando non risultino tempestivamente introdotte nell’atto originario o comunque nei limiti del thema decidendum.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i passaggi processuali dai quali risulti la tempestiva proposizione della domanda o eccezione asseritamente omessa; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Se una questione non è stata devoluta con specifica impugnazione nei gradi di merito, oppure è coperta da giudicato interno, essa non può essere riproposta in sede di rinvio o di legittimità come autonoma voce di danno.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al perimetro del dictum rescindente e non può esaminare pretese ulteriori o diverse rispetto a quelle rimaste devolute dalla precedente cassazione.
  • Nel rito del lavoro opera un principio di circolarità tra allegazione, contestazione e prova: non è sufficiente che un fatto emerga dalla documentazione se non è stato tempestivamente allegato nella domanda o nelle difese.
  • La qualificazione di una voce economica come conseguenza di una certa qualifica o come autonoma componente di danno dipende dalla domanda effettivamente proposta e dall’assetto del giudicato, non potendo il giudice attribuirle una diversa natura per superare preclusioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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