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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44547/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale e dichiarato Fagiolo colpevole di omicidio colposo (art. 589 c.p. in relazione all'art.141 d.lgs. 285/1992). La difesa propose cassazione per: (i) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. per mancata rinnovazione delle prove dichiarative decisive (contestando che la Corte d'appello abbia condannato senza risentire testimoni rilevanti e avendo operato una perizia senza contraddittorio pieno); (ii) carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in particolare rispetto alla valutazione ex art. 192 c.p.p. e alla necessità di motivazione rafforzata dopo il ribaltamento dell'assoluzione; (iii) utilizzo di atti inutilizzabili (artt. 191 e 228 c.p.p.) nella perizia; (iv) vizio di calcolo della prescrizione per effetto dell'art. 160 c.p. e conseguente estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prescrizione del reato sia intervenuta il 20/09/2021, quindi successiva alla sentenza di appello del 24/02/2021, escludendo l'eccezione di estinzione per prescrizione sollevata dal ricorrente. Sul merito delle doglianze procedurali, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'obbligo di rinnovazione generale dell'istruttoria: l'appello del Procuratore generale verteva soprattutto sul contrasto fra consulenze tecniche e la Corte d'appello ha disposto una perizia e ha rinnovato l'audizione del teste ritenuto centrale (Molli), motivando in modo 'rinforzato' le ragioni della rinnovazione selettiva e le ragioni di disconoscimento delle conclusioni della difesa. Le altre doglianze sono state ritenute generiche o assorbite; la contestazione sull'utilizzo di atti presuntivamente inutilizzabili è stata considerata priva di specificità, atteso che il perito ha dichiarato di aver numerato gli atti senza fondare su di essi le sue conclusioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione di euro 3.000 a favore della parte civile, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma sostanziale che definisce l'omicidio colposo; applicata per qualificare il fatto (investimento mortale del pedone) imputato all'imputato.

  • art. 141 d.lgs. n. 285/1992

    Norma del codice della strada richiamata in relazione alla qualificazione del fatto e alle regole di comportamento sulla strada urbana.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rinnovazione sussiste con riferimento alle prove dichiarative che incidono in modo decisivo sulla decisione; non impone una rinnovazione 'formalistica' di tutte le dichiarazioni ma la rinnovazione selettiva delle prove dichiarative essenziali, unitamente all'obbligo di motivazione rafforzata in caso di discordanza con la prima decisione.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai canoni di giudizio e alla motivazione della decisione di merito; impone i requisiti generali della motivazione a cui il giudice deve attenersi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello abbia esaminato criticamente le acquisizioni e abbia dato adeguata valutazione, assolvendo l'onere di motivazione rafforzata ove richiesto.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che indica i vizi di motivazione impugnabili; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse decisiva alla stregua di quanto richiesto per l'accoglimento.

  • artt. 191 e 228 cod. proc. pen.

    Norme sull'inutilizzabilità di atti non acquisiti nel dibattimento o non contraddittori; la Corte ha ritenuto l'eccezione generica e che il perito non avesse fondato le conclusioni su detti atti, pertanto l'obiezione non ha inciso.

  • art. 160 cod. pen.

    Norma che elenca gli atti interruttivi della prescrizione; la difesa sosteneva lettura estensiva che includesse il decreto di citazione per appello, ma la Corte ha calcolato la prescrizione tenendo conto delle sospensioni processuali e ha escluso che il reato fosse ormai prescritto alla data della sentenza di appello.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Ricondotto nella discussione sulla natura degli atti processuali che interrompono la prescrizione e sulla legittimità di interpretazioni estensive relative al decreto di citazione per il giudizio di appello.

  • disposizioni sul calcolo della prescrizione (principio generale)

    La Corte ha applicato il calcolo della prescrizione considerando la durata della pena prescrittiva per reati commessi nel 2006 (15 anni) e le sospensioni intervenute nei gradi di giudizio (142 giorni in primo grado, 64 in appello), giungendo alla data del 20/09/2021.

Massime di principio

  • L'art. 603, comma 3-bis c.p.p. impone la rinnovazione dell'istruttoria solo con riferimento alle prove dichiarative che sono decisive per la decisione: la Corte d'appello può effettuare una rinnovazione selettiva quando le altre dichiarazioni non hanno assistito direttamente al fatto o non sono decisive.
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione, deve fornire una "motivazione rinforzata" che confronti analiticamente le ragioni della sentenza di primo grado e spieghi perché le conclusioni difformi sono più credibili; il mancato richiamo puntuale può rendere il motivo più efficace, ma la mera ricostruzione sintetica può essere sufficiente se affronta le questioni decisive.
  • L'eccezione di inutilizzabilità di atti (artt. 191, 228 c.p.p.) richiede specificità: va dimostrato in che modo e in quale parte concreta tali atti hanno inciso sulle conclusioni del perito o del giudice; un'asserzione generica è destinata a essere dichiarata inammissibile o infondata.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle sospensioni e degli atti interruttivi previsti dalla legge; le interpretazioni estensive su quali atti interrompano la prescrizione (es. decreto di citazione per appello) sono scrutinabili e la difesa deve dimostrare factualmente l'effetto interruttivo che assume.
  • Per impugnare con successo la mancata rinnovazione dell'istruttoria in Cassazione è necessario indicare chiaramente quali specifiche dichiarazioni dichiarative non rinnovate erano decisive e perché la loro non ripetizione ha inciso sul diritto di difesa o sul risultato processuale.

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