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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06139/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto privato per lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile di proprietà del committente. L'impresa che aveva eseguito le opere chiese in giudizio il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo; il committente contestò che l'importo richiesto eccedesse quanto pattuito e già pagato e propose domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da difetti delle opere, invocando gli artt. 1669 c.c. e 2043 c.c. In primo grado la domanda principale dell'impresa fu rigettata e la riconvenzionale accolta solo in parte. In appello, invece, la decisione fu riformata parzialmente con condanna del committente al pagamento del corrispettivo. Con il ricorso per cassazione il committente denunciò vizio di motivazione, omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente fondato la decisione sul principio di non contestazione, mentre le pretese economiche dell'impresa erano state sempre contestate in ogni fase del giudizio; richiamò, a sostegno, la comparsa di primo grado, l'interrogatorio formale, la relazione di c.t.u. e la comparsa di appello, deducendo inoltre l'erronea valorizzazione di un importo ritenuto eccessivo e sproporzionato rispetto al valore dell'immobile e non concordato in quella misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che la sentenza d'appello non si era basata sul principio di non contestazione, bensì su una valutazione complessiva del materiale probatorio: in particolare sull'interrogatorio formale del committente, qualificato come confessione ex art. 228 c.p.c., sulle dichiarazioni rese al consulente tecnico d'ufficio, considerate confessione stragiudiziale liberamente valutabile, e sulle deposizioni di due testimoni che avevano confermato l'esecuzione dei lavori, la loro durata e il numero degli operai impiegati. Ha poi ribadito che il principio di non contestazione opera solo a fronte di allegazioni specifiche e che l'accertamento della sussistenza della contestazione o non contestazione è rimesso al giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale, con ricorso autosufficiente. Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità, oltre ai presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti consentiti dalla norma e non può essere utilizzato per sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione presuppone allegazioni puntuali e non opera quando la decisione sia fondata su prova positiva acquisita in giudizio; la mancata contestazione rende superflua la prova solo dei fatti effettivamente pacifici.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico della parte che allega i fatti costitutivi; la non contestazione può incidere solo se la parte onerata abbia previamente svolto allegazioni specifiche.

  • art. 228 c.p.c.

    L'interrogatorio formale può integrare confessione, assumendo valore probatorio nel giudizio di merito.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    La Corte richiama le allegazioni istruttorie contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. quale base del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito.

  • art. 1669 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda riconvenzionale di risarcimento per difetti delle opere eseguite.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come ulteriore fondamento della domanda riconvenzionale risarcitoria per i danni asseritamente arrecati all'immobile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo astratto: presuppone allegazioni specifiche e puntuali della parte onerata della prova e opera solo rispetto ai fatti che la controparte non contesti espressamente o implicitamente.
  • La non contestazione non si identifica con la confessione: se il giudice fonda la decisione su dichiarazioni confessori, testi e altri elementi istruttori, la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è infondata.
  • L'accertamento della contestazione o della non contestazione dei fatti allegati è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo entro i ristretti limiti del vizio motivazionale e con ricorso autosufficiente.
  • In presenza di una motivazione che valorizza più fonti di prova convergenti, non è sufficiente dedurre isolatamente la contestazione di una parte per ottenere la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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