Sentenza n. 3420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 20705/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il silenzio serbato sulle istanze di riesame e annullamento in autotutela della revoca di un finanziamento pubblico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente qualificato l’istanza come diretta alla riapertura di una questione già definita, mentre essa avrebbe introdotto profili nuovi relativi alle modalità attuative della revoca del contributo. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 21-nonies della l. 241/1990, dell’art. 94, comma 2, del d.lgs. 159/2011, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, travisamento e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’asserita omissione del pagamento del valore delle opere già eseguite e del rimborso delle spese sostenute, nonché la tesi dell’irretroattività dell’interdittiva antimafia rispetto a finanziamenti già erogati e utilizzati. Secondo l’appellante, la presenza di elementi di fatto o di diritto nuovi e rilevanti avrebbe imposto almeno una risposta motivata sull’istanza di autotutela. In via preliminare, l’Amministrazione ha chiesto di dichiarare inammissibile la memoria depositata dall’appellante oltre i termini processuali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la memoria dell’appellante depositata il 26 marzo 2026, poiché, pur qualificata come istanza di passaggio in decisione, conteneva una vera e propria memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. e non poteva essere considerata memoria di replica, non essendo stata depositata dalla controparte una memoria conclusionale idonea a far sorgere tale facoltà. Nel merito, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il ricorso avverso il silenzio è esperibile soltanto quando sussista uno specifico obbligo dell’Amministrazione di provvedere. Tale obbligo, di regola, non sussiste rispetto a una richiesta di annullamento d’ufficio o di riesame di un provvedimento sfavorevole, poiché l’autotutela è esercitata d’ufficio ed è connotata da ampia discrezionalità, soprattutto quanto all’an. L’istanza del privato costituisce quindi una mera sollecitazione non coercibile mediante l’azione avverso il silenzio, salvo ipotesi di autotutela doverosa o particolari esigenze conclamate di giustizia. Nel caso concreto, la revoca del contributo del 2013 era già stata impugnata e la sua legittimità, comprese le modalità di recupero delle agevolazioni, era stata definitivamente confermata dal giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Campania e del Consiglio di Stato. L’asserita violazione dell’art. 94 del d.lgs. 159/2011 e la questione dell’irretroattività dell’interdittiva antimafia avrebbero dovuto essere dedotte nei precedenti giudizi; trattandosi di questioni coperte dal giudicato, l’istanza del 2024 non poteva riaprire i termini per contestare l’originario provvedimento. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Nel testo è richiamato il carattere perentorio dei termini per il deposito di memorie difensive e documenti e la disciplina delle memorie di replica.
I termini processuali per il deposito delle memorie sono posti a tutela del contraddittorio e dell’ordinato svolgimento del giudizio; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili. La memoria di replica presuppone l’avvenuto deposito, da parte della controparte, di una memoria difensiva nel termine previsto.
L’azione avverso il silenzio non è utilizzabile per imporre all’Amministrazione l’attivazione di un procedimento di autotutela quando non esiste uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
L’obbligo generale di conclusione del procedimento non opera rispetto a una mera istanza di riesame volta a sollecitare l’esercizio discrezionale dell’autotutela, in assenza di un obbligo specifico di provvedere.
Il potere di annullamento d’ufficio è richiamato come una mera "possibilità" dell’Amministrazione.
L’annullamento d’ufficio è espressione di un potere discrezionale esercitabile d’ufficio; la mera presentazione di un’istanza privata non genera, di regola, un obbligo di pronunciarsi né consente di eludere l’inoppugnabilità dell’atto.
art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011
È "fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite".
La società ha invocato tale disposizione per contestare le modalità di recupero del contributo; il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione ormai preclusa dal giudicato, poiché avrebbe dovuto essere dedotta nei giudizi contro la revoca originaria.
Costituisce la base normativa del finanziamento pubblico oggetto di revoca; le questioni relative alla revocabilità del contributo erano già state definite nei precedenti giudizi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è esperibile soltanto quando l’Amministrazione sia titolare di uno specifico obbligo giuridico di provvedere; tale obbligo non sussiste, di regola, rispetto a una mera istanza privata di annullamento d’ufficio o di riesame di un provvedimento sfavorevole.
- L’autotutela decisoria costituisce esercizio officioso e ampiamente discrezionale del potere amministrativo, soprattutto quanto alla scelta se attivarlo; la sollecitazione del privato non è normalmente idonea a rendere coercibile l’esercizio del potere mediante l’azione contro il silenzio, salvo ipotesi normativamente previste di autotutela doverosa o particolari esigenze conclamate di giustizia.
- Il giudicato formatosi sulla legittimità di un provvedimento amministrativo copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni relative alle modalità attuative espressamente disciplinate dal provvedimento; una successiva istanza di riesame non può essere utilizzata per riaprire i termini di impugnazione o rimettere in discussione la vicenda definita.
- La deduzione, in sede di istanza di autotutela, di una norma o di un profilo di illegittimità che avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio contro l’atto originario non crea, di per sé, un obbligo dell’Amministrazione di provvedere, quando l’atto sia ormai divenuto inoppugnabile o sia stato confermato con giudicato.
- Nel processo amministrativo, la memoria qualificata come istanza di passaggio in decisione è inammissibile quando, per contenuto e finalità, costituisce una memoria difensiva depositata oltre il termine perentorio; essa non può essere trasformata in memoria di replica se la controparte non ha depositato una memoria conclusionale che legittimi la replica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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